Accesso agli atti concorsuali e assenza di riservatezza per i concorrenti (TAR Campania n. 1106 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, i quali non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio ex art. 25, legge n. 241/1990. Il diritto di accesso, attese le sue finalità partecipative, è istituto cardine dell’attività amministrativa e risponde al principio della massima ostensione dei documenti, salve le limitazioni previste dall’art. 24 della medesima legge. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso è pertanto illegittimo e va accolta la domanda di ostensione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura concorsuale per titoli ed esami bandita per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria, conseguendo un punteggio complessivo che non gli aveva consentito di risultare vincitore. Con istanza inviata a mezzo pec il 9 novembre 2024 chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito — ufficio scolastico regionale per la Campania l’accesso a una serie di documenti: gli atti relativi alla propria posizione e quelli concernenti la posizione di altri candidati della medesima tornata, tra cui schede di valutazione delle prove scritta e orale, elaborati, verbali e provvedimenti relativi ai criteri e alla piattaforma informatica ministeriale.

Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, il candidato proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’esibizione e all’accesso ex art. 116 cod. proc. amm. L’amministrazione si costituiva con atto di mero stile e il ricorso era trattenuto in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum al silenzio serbato sull’istanza del 9 novembre 2024 e richiama anzitutto l’orientamento consolidato secondo cui, in materia di pubblici concorsi, i documenti dei candidati non sono coperti da esigenze di riservatezza. La ragione è che chi partecipa alla selezione acconsente a misurarsi in una competizione fondata sulla comparazione dei valori di ciascuno: gli atti acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti, che non rivestono la veste di controinteressati in senso tecnico.

Su questa base il Tribunale ritiene fondato il ricorso. Il silenzio dell’amministrazione preclude al ricorrente l’accesso ad atti che egli ha diritto di conoscere in quanto soggetto legittimato ai sensi dell’art. 22, legge n. 241/1990. Il Collegio richiama il principio per cui il diritto di accesso costituisce istituto cardine dell’attività amministrativa, assicurandone imparzialità e trasparenza, e introduce il principio della massima ostensione dei documenti, salve le limitazioni poste a contemperamento con altri interessi meritevoli di tutela.

Il Tribunale richiama inoltre la nozione di interessati all’accesso, costituita dai soggetti che vantano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, essendo l’ostensione preordinata a ottenere documentazione strumentale alla tutela delle ragioni del ricorrente, anche in vista di un eventuale giudizio sulla procedura concorsuale.

La domanda di accesso è dunque accolta, con condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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