Accesso agli atti e decorrenza del termine di impugnazione del titolo edilizio (Cons. Stato n. 3304 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza dell’atto amministrativo, idonea a far decorrere il termine di impugnazione, non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, ma la contezza dell’esistenza dell’atto, dell’autorità emanante, del dispositivo e della sua attitudine lesiva. Ottenuta tale conoscenza, è l’interessato a dover attivarsi per acquisire gli atti e articolare i motivi di censura. L’esercizio dell’accesso agli atti non differisce né sospende il termine perentorio di impugnazione. La distinzione tra decorrenza dall’inizio dei lavori (contestazione dell’an dell’edificazione) e dal completamento (contestazione del quomodo) opera solo in via residuale, quando non risulti altrimenti acquisita la piena conoscenza.
Il Fatto
La ricorrente appellante gestisce una media struttura di vendita di prodotti alimentari in un Comune della provincia di Grosseto, in forza di autorizzazione rilasciata dall’Unione dei Comuni. Venuta informalmente a conoscenza dell’assentimento, in favore di una società concorrente, di un intervento per una nuova media struttura di vendita a breve distanza, ha dapprima presentato istanza di accesso agli atti, seguita da diniego con invito a ripresentare nuova istanza motivata, e poi una seconda istanza, con la quale ha indicato l’autorità emanante e il rilascio dell’autorizzazione alla controinteressata, esplicitando il proprio interesse alla tutela giurisdizionale.
Ottenuta la documentazione, la società ha impugnato davanti al T.a.r. Toscana l’autorizzazione unica e gli atti connessi, articolando motivi di natura urbanistico-edilizia, e successivamente ha impugnato con motivi aggiunti due ulteriori atti. Il T.a.r. ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo il ricorso tempestivo rispetto alla data di rilascio degli atti, ma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di legittimazione e di interesse. Contro tale decisione la società ha proposto appello; l’Unione dei Comuni ha resistito con appello incidentale, censurando proprio il capo sulla ricevibilità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via prioritaria l’appello incidentale, che investe questioni pregiudiziali di irricevibilità. Il Collegio ricorda che, secondo costante giurisprudenza (C.d.S. sez. IV n. 6639 del 2025, sez. II n. 4215 del 2025, sez. IV n. 1459 del 2016), la piena conoscenza richiede non l’integrale cognizione dell’atto, ma la contezza della sua esistenza, dell’autorità emanante e del dispositivo, oltre alla sua attitudine lesiva.
Una volta acquisita tale conoscenza, prosegue la Sezione (C.d.S. sez. VI n. 6996 del 2024, sez. V n. 2190 del 2019), grava sull’interessato l’onere di attivarsi per conseguire la conoscenza integrale. L’accesso agli atti è strumento utilizzabile, ma il suo esercizio non può differire il termine perentorio di impugnazione.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene fondato il primo motivo dell’appello incidentale. Nella seconda istanza di accesso risultano individuati l’autorità emanante, il dispositivo dell’atto e il contenuto asseritamente lesivo, per l’espresso riferimento all’impresa concorrente. Da quella data va dunque computato il termine di decadenza, già decorso al momento della notifica del ricorso. Ne consegue che non assume rilievo la distinzione tra decorrenza dall’inizio dei lavori o dal completamento dell’edificio, essendo nella specie la piena conoscenza acquisita altrimenti (C.d.S. sez. IV n. 5125 del 2016).
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, che deduce un’ulteriore autonoma causa di irricevibilità e non apporterebbe alcuna utilità. Dalla fondatezza dell’appello incidentale deriva l’improcedibilità dell’appello principale e, in riforma della sentenza, la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, sia quanto al ricorso principale sia quanto ai motivi aggiunti. Il Collegio precisa, per completezza, che la decisione di inammissibilità appare comunque corretta in relazione ai motivi di natura strettamente edilizia, rispetto ai quali l’impresa concorrente difetta di regola di legittimazione (C.d.S. sez. IV n. 11367 del 2023).
Nota della Redazione
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