Requisiti RSA tra pianificazione edilizia e autorizzazione all’esercizio (Cons. Stato n. 3302 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dettati dal d.P.R. 14 gennaio 1997 e dalla normativa regionale di attuazione per le Residenze Sanitarie Assistenziali non conformano l’attività pianificatoria ed edilizia, ma operano sul diverso piano dell’autorizzazione all’esercizio e dell’eventuale accreditamento. Ne consegue che la conformità del progetto di piano attuativo alle prescrizioni del piano dei servizi non è sindacabile alla stregua di quei parametri, che restano estranei alla fase “a monte”. Il limite di posti letto e le prescrizioni sull’uso dei locali non integrano pertanto il contenuto delle norme di pianificazione comunale, né ne impongono la eterointegrazione o la disapplicazione. La valutazione di legittimità dell’intervento edilizio resta ancorata agli indici urbanistici propri dello strumento pianificatorio.

Il Fatto

L’associazione sportiva appellante è proprietaria e gestisce un palazzetto dello sport situato nel Comune di Arcore, in area confinante con quella destinata alla realizzazione di due Residenze Sanitarie Assistenziali per complessivi 160 posti letto, progettate in un unico edificio di nuova costruzione con condivisione di reception, uffici amministrativi e scale.

L’associazione ha impugnato la delibera consiliare che ha qualificato l’intervento di interesse pubblico e la successiva deliberazione di Giunta che ha approvato il piano attuativo presentato dalla società proprietaria dell’area. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, compensando le spese. L’appellante ha censurato la sentenza deducendo la natura strutturale dei requisiti di settore e la necessità di eterointegrare, in via subordinata di disapplicare, l’art. 4 delle N.T.A. del piano dei servizi. La società controinteressata e il Comune hanno proposto appelli incidentali, riproponendo le eccezioni preliminari non esaminate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. Quella relativa alla procura è infondata, perché i verbali assembleari provano la riconferma del Presidente e il mancato aggiornamento dei dati camerali non incide sulla legittimazione al momento della sottoscrizione. La legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere sussistono in ragione della vicinitas e della relazione tecnica depositata, che documenta la lesività dell’intervento; richiamata l’Adunanza plenaria n. 22 del 2021, l’interesse può essere precisato e comprovato nel corso del processo. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mera riproposizione dei motivi, avendo l’appellante contestato le motivazioni della sentenza.

Nel merito, il primo motivo è respinto. Il d.P.R. 14 gennaio 1997 e la d.G.R. 14 dicembre 2001 n. 7435 individuano requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie e per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle RSA. Il limite di 120 posti letto invocato dall’appellante attiene perciò alla fase successiva dell’autorizzazione all’esercizio, come si ricava dalla stessa rubrica delle disposizioni richiamate. Il Collegio rileva inoltre che il progetto prevede due RSA e non una sola, e che non è individuata la fonte normativa che vieterebbe la costituzione di due strutture con utilizzazione di parti comuni.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il piano dei servizi assicura una dotazione e una distribuzione razionale dei servizi e delle attrezzature sul territorio comunale. L’art. 4 delle N.T.A. del Comune di Arcore, per le aree destinate ad attrezzature private di interesse pubblico o generale, prescrive il rapporto di copertura massimo del 50 per cento e la permeabilità di almeno il 35 per cento della superficie fondiaria. Tale disciplina non contrasta con la normativa di settore, con la conseguenza che non viene in rilievo alcuna eterointegrazione né alcuna disapplicazione.

L’appellante non indica poi le ragioni per cui l’indice di fabbricabilità fondiaria di 6 mc/mq sarebbe illegittimo, né i parametri del decreto e della delibera regionale possono valere come termine di raffronto, attenendo alla fase autorizzatoria. Il Collegio respinge quindi l’appello principale e gli appelli incidentali e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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