Silenzio sull’accreditamento sanitario e inammissibilità dell’impugnazione del parere regionale (TAR Sicilia n. 1268 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il parere di compatibilità regionale reso ai sensi dell’art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 è impugnabile solo se le restrizioni in esso contenute siano effettivamente lesive. Se il successivo provvedimento autorizzatorio dell’ASP non riproduce il limite del regime libero-professionale, l’impugnazione del parere è inammissibile per difetto di interesse. Sull’istanza di accreditamento istituzionale ex art. 8 quater del d.lgs. 502/1992, il preavviso di rigetto non integra il provvedimento finale e non fa cessare il silenzio dell’amministrazione. Il giudice ordina pertanto la conclusione del procedimento entro un termine, con condanna alle spese e alla rifusione del contributo unificato.
Il Fatto
Una società intende realizzare e gestire nel Comune di Nicosia una comunità terapeutica assistita psichiatrica per dodici minori parzialmente non autosufficienti. L’Assessorato regionale della salute rilascia il parere di compatibilità ex art. 8 ter del d.lgs. 502/1992, ma lo vincola alla destinazione “in regime privato ed in libera concorrenza” e precisa che la successiva autorizzazione sanitaria dovrà consentire l’attività “esclusivamente in regime libero professionale”.
La società impugna quel parere e la nota di conferma, ritenendo che il vincolo le precluda la via dell’accreditamento con il servizio sanitario. Presenta poi istanza di accreditamento, rimasta senza riscontro, e propone ricorso per silenzio. I due giudizi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo ricorso, relativo al parere regionale. Osserva che la società contesta due passaggi del provvedimento perché potrebbero incidere negativamente su una futura istanza di accreditamento. La censura viene dichiarata inammissibile, con rinvio motivazionale, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., al precedente conforme della stessa Sezione n. 1140 del 25 marzo 2024.
Il Tribunale aggiunge una ragione autonoma di improcedibilità. In atti è versata la nota dell’ASP che concede l’autorizzazione sanitaria senza le limitazioni contestate, precisando che l’attività non è attuabile in regime professionale ed è condizionata alla programmazione regionale e alle indicazioni in materia di accreditamento istituzionale. La stessa ricorrente, nel secondo ricorso, afferma di aver realizzato la struttura e di aver ottenuto dall’ASP l’autorizzazione all’esercizio. Il vincolo impugnato, dunque, non ha prodotto l’effetto lesivo dedotto.
Sul secondo ricorso, per silenzio serbato sull’istanza di accreditamento, il Collegio rileva che tra le parti non è controverso il mancato rilascio del provvedimento finale. Dopo il preavviso di rigetto non risultano altri atti dell’amministrazione. Il preavviso non è sufficiente a integrare il provvedimento finale e a far cessare l’inerzia, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 4307 del 2023).
La Corte sottolinea che l’amministrazione non ha adempiuto alla richiesta istruttoria formulata con l’ordinanza n. 2053 del 2023. Il deposito successivo alla spedizione della causa in decisione non è utilizzabile ai fini processuali. Il ricorso viene quindi accolto, con ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni.
Quanto alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti, avanzata in udienza senza indicazione delle ragioni, viene disattesa. Le spese dei giudizi riuniti sono compensate al cinquanta per cento, con rinvio al precedente n. 1140 del 2024; per la restante parte sono poste a carico dell’amministrazione secondo soccombenza, liquidate equitativamente e maggiorate della rifusione del contributo unificato, tenuto conto del comportamento processuale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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