P.U.C., impugnabile solo l’atto di approvazione regionale e termine dalla pubblicazione (TAR Liguria n. 273 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, i soli atti dotati di efficacia esterna e autonomamente impugnabili sono la deliberazione comunale di adozione e il provvedimento regionale di approvazione. La delibera con cui il Consiglio comunale esamina le osservazioni e formula le controdeduzioni è atto endoprocedimentale, privo di effetti lesivi immediati, divenendo attuale la lesione solo con l’approvazione. Il privato che impugni l’atto di adozione deve rispettare il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza della delibera consiliare. Per il provvedimento di approvazione regionale, il termine di decadenza decorre dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, non essendo necessaria la notificazione individuale, salvo che si tratti di variante particolare.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un tratto stradale privato interessato dal nuovo P.U.C., impugnava la delibera consiliare di esame delle osservazioni e i precedenti atti del procedimento urbanistico, contestando la localizzazione di un asse viario di collegamento tra la costa e la frazione collinare. Dopo la mancata costituzione delle Amministrazioni, il Tribunale disponeva l’acquisizione di una relazione comunale, dalla quale emergeva che la Regione aveva approvato il piano con due delibere di Giunta.

Il successore universale della ricorrente proponeva allora motivi aggiunti avverso la relazione istruttoria e le delibere regionali di approvazione, reiterando le censure e deducendo travisamento dei luoghi, carenze di sicurezza e aggravio del carico urbanistico. All’udienza il Collegio rilevava d’ufficio la possibilità di definire il giudizio in rito per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce gli snodi procedimentali del piano e affronta la questione preliminare di ricevibilità. Richiamando un orientamento consolidato, qualifica la delibera consiliare sulle osservazioni come atto endoprocedimentale e mera proposta consultiva nei confronti della Regione, cui spetta la decisione definitiva in sede di approvazione.

Da ciò discende che il ricorso introduttivo, notificato il 15 ottobre 2018, è tardivo rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza della delibera di adozione del 30 gennaio 2018. Tale conoscenza non poteva essere posteriore al 7 maggio 2018, giorno di arrivo delle osservazioni, compresa quella della ricorrente.

Anche i motivi aggiunti sono tardivi. La loro notificazione, avvenuta il 6 settembre 2023, eccede il termine decorrente dalla pubblicazione delle delibere regionali sui Bollettini Ufficiali del 23 marzo e del 26 maggio 2022. Il Collegio ribadisce che, nel sistema di pubblicità della normativa urbanistica, il dies a quo coincide con la pubblicazione ufficiale e non con la conoscenza personale. Né rileva l’assenza di comunicazione individuale, trattandosi di piano che non incide in modo singolare su beni determinati.

Il Tribunale soggiunge che, anche a voler computare il termine dal deposito della relazione comunale del 6 giugno 2023, la notifica sarebbe comunque tardiva, dovendo avvenire entro il 5 settembre 2023 per effetto della sospensione feriale.

Per completezza, il Collegio rileva l’infondatezza delle censure. Le scelte pianificatorie sono espressione di discrezionalità ampia, sindacabile solo per abnormità o manifesta illogicità. Le critiche alla bretella stradale non evidenziano un esercizio macroscopicamente irragionevole, ma riflettono desiderata privati. La localizzazione riprende una previsione del vecchio P.R.G.; l’alternativa proposta non decongestionerebbe via Nazario Sauro; le doglianze su costi e studi settoriali sono generiche, spettando alla fase progettuale lo sviluppo degli aspetti concreti. Insussistenti il travisamento dei luoghi e lo sviamento, mentre la disparità di trattamento è inammissibile per genericità, mancando la prova dell’identità delle situazioni. Ricorso e motivi aggiunti sono dichiarati irricevibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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