Sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta demolizione e ripristino (TAR Sardegna n. 1093 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente circa l’intervenuta demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, resa nel corso del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, allorché ricorrano giusti motivi.
Il Fatto
Una società ricorreva avverso un provvedimento comunale di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, adottato per la realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire e della prescritta autorizzazione paesaggistica. Le opere contestate consistevano, tra l’altro, in un chiosco bar in legno, pergole in alluminio, gazebo, una roulotte ad uso magazzino e box in lamiera e in struttura metallica, insistenti su particelle di proprietà della società. La società, unitamente al proprietario dei luoghi, chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preso atto della memoria depositata dalla parte ricorrente, con la quale era stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso. Detta declaratoria veniva giustificata dall’intervenuta demolizione delle opere e dall’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, circostanza che rendeva priva di utilità la decisione sulla domanda di annullamento.
Tale dichiarazione veniva reiterata all’udienza di trattazione, alla presenza del difensore del comune resistente. La parte ricorrente ha altresì formulato istanza di compensazione delle spese del giudizio.
Il Collegio, valutata la sopravvenienza rispetto al thema decidendum, ha ritenuto di dover provvedere in conformità alla richiesta, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia si fonda sull’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità della vicenda e la condotta processuale delle parti, che ha reso non necessario un approfondimento nel merito della controversia.
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Nota della Redazione
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