Sanzione per inottemperanza alla demolizione anche sui titoli annullati (TAR Sicilia n. 3073 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 si applica anche alle opere eseguite in forza di un titolo edilizio successivamente annullato, quando sia stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione. L’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 non contiene una disciplina esaustiva del titolo annullato, ma introduce una deroga eccezionale all’obbligatorietà del procedimento sanzionatorio generale, subordinata alla motivata impossibilità di rimozione dei vizi o di riduzione in pristino. In difetto di tali presupposti torna applicabile la disciplina generale dell’art. 31 e, per la mancata demolizione, la relativa sanzione. Il comma 4-bis richiede che l’amministrazione constati l’inottemperanza prima dell’irrogazione, non che la contesti preventivamente agli interessati. La censura di illegittimità derivata che riproponga vizi già scrutati in un precedente giudizio sui provvedimenti presupposti è inammissibile per violazione del ne bis in idem.

Il Fatto

Il Comune di Malfa ha irrogato ai ricorrenti la sanzione pecuniaria dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 per la mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione. Quest’ultima era stata adottata dopo l’annullamento di una concessione edilizia in sanatoria e della successiva SCIA, disposto con determina dirigenziale del 2024.

Gli atti sanzionatori, insieme alla comunicazione di inottemperanza e al verbale di accertamento, sono stati impugnati davanti al TAR. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità derivata dai provvedimenti presupposti, già oggetto di un precedente giudizio definito con rigetto e pendente in appello, e hanno contestato l’applicabilità della sanzione alle opere realizzate in base a un titolo poi annullato. Hanno inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione del C.G.A.R.S..

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio e di sospensione necessaria. Non ricorre un’ipotesi di pregiudizialità tecnica, ma di identità di questioni già decise da altro provvedimento giurisdizionale. La sospensione ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. resta riservata a ipotesi tassative e non costituisce strumento indispensabile per la tutela degli interessi azionati.

Il primo motivo è inammissibile. I ricorrenti ripropongono le censure già scrutinate nella sentenza che ha rigettato il ricorso avverso gli atti presupposti. Il principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., opera anche quando sia chiesto l’annullamento di provvedimenti diversi legati da stretto vincolo di consequenzialità, inerenti al medesimo rapporto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 1849 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 9790 del 2022. La sentenza di rigetto, sebbene sub iudice, conserva efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 98 c.p.a., non essendo stata sospesa in appello.

Il secondo motivo è infondato sotto entrambi i profili. Quanto alla sequenza procedimentale, il comma 4-bis richiede che l’autorità constati l’inottemperanza prima di irrogare la sanzione, non che la contesti prima agli interessati: l’accertamento risulta dal verbale della Polizia Municipale, anteriore all’ordinanza ingiuntiva. Nessun vizio procedimentale è ravvisabile.

Quanto all’ambito applicativo, il Collegio esclude una lettura atomistica fondata sulle rubriche delle norme. L’art. 38 disciplina la cd. fiscalizzazione dell’abuso, rimedio alternativo alla demolizione subordinato alla motivata impossibilità di rimozione dei vizi o di riduzione in pristino. Se lo si ritenesse esclusivo, le opere abusive resterebbero prive di sanzione in assenza di tali presupposti: conclusione irragionevole. L’art. 38 è dunque deroga eccezionale; in sua assenza opera la disciplina generale dell’art. 31, con la sanzione per l’inottemperanza. Nella specie l’ordinanza di demolizione era stata notificata e confermata in primo grado, senza sospensione in appello: gli atti impugnati ne costituiscono conseguenza necessaria e obbligata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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