Ottemperanza al decreto ingiuntivo: registro e astreintes (TAR Lazio n. 599 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’obbligo di esecuzione comprende non solo le somme liquidate nel titolo, ma anche gli interessi moratori maturati sino all’integrale soddisfo e l’imposta di registro versata per la registrazione del decreto, quale spesa accessoria avente titolo nel medesimo provvedimento inottemperato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha natura discrezionale e va negata quando l’ulteriore condanna, sommata agli interessi già riconosciuti, determini una manifesta iniquità e il rischio di indebita locupletazione del creditore.

Il Fatto

Una società ha ottenuto dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo con cui il Comune di Ponza è stato condannato al pagamento di una somma superiore a quarantamila euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto, è stato dichiarato esecutivo con apposito provvedimento del novembre 2024, notificato all’ente nel medesimo periodo.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il pagamento degli interessi e delle spese accessorie e la condanna dell’ente alla penalità di mora. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., valorizzando la definitività del titolo, attestata dal decreto di esecutorietà e dalla mancata opposizione, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stato il titolo notificato nel novembre 2024.

Il ricorso è stato quindi accolto quanto all’obbligo di esecuzione, con assegnazione di sessanta giorni e nomina sin d’ora del commissario, individuato nel direttore della ragioneria territoriale dello Stato competente per provincia, da attivarsi su richiesta della parte creditrice. Il Collegio ha precisato che l’ordine di pagamento riguarda anche gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002 come da domanda giudiziale e fino all’integrale soddisfo.

Sul terreno delle spese accessorie il TAR ha aderito all’orientamento per cui l’imposta di registro costituisce spesa relativa ad atti accessori del provvedimento giurisdizionale inottemperato, richiamando la sentenza del TAR Lazio n. 7201 del 2025 e, tramite essa, il precedente del Cons. St., sez. IV, n. 1495 del 19.02.2021. Secondo tale indirizzo la nozione di soccombenza ha natura sostanziale, con la conseguenza che gli oneri tributari della pronuncia seguono la condanna e rientrano nell’ottemperanza. Il Collegio ha esteso il ragionamento all’imposta di registro, ravvisando eadem ratio con la disciplina del contributo unificato.

La domanda di penalità di mora è stata invece respinta. Pur non esistendo preclusioni astratte rispetto alle obbligazioni pecuniarie, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 rimette al giudice dell’ottemperanza la verifica di ragioni ostative o di manifesta iniquità. Nella specie il Collegio ha ritenuto satisfattivo il tasso di interesse applicato per il ritardo, unitamente al termine assegnato, e ha escluso il rischio di locupletazione del credito originario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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