Prescrizione dei sei scatti sulla buonuscita e onere probatorio del creditore (TAR Campania n. 2466 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte convenuta alleghi il fatto costitutivo, cioè l’inerzia del titolare del diritto, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del suo momento iniziale, trattandosi di quaestio iuris rimessa al giudice. Una volta sollevata l’eccezione, grava sul creditore che agisca per la riliquidazione del trattamento di fine servizio l’onere di allegare e provare i fatti che ne paralizzano l’efficacia, segnatamente l’interruzione della prescrizione o un diverso dies a quo. Tale prova deve essere idonea, di regola documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni, perché la data di un pagamento ricevuto è nella disponibilità del creditore. Il giudice non può supplire d’ufficio alla carenza probatoria della parte, in ossequio al principio dispositivo.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato 35 anni di servizio, hanno adito il TAR Campania con ricorso collettivo notificato e depositato nell’aprile 2024. Essi contestano che l’INPS, nel corrispondere il trattamento di fine servizio, non abbia riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, da computare nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
L’Istituto si è costituito eccependo in via preliminare la decadenza e comunque la prescrizione della pretesa creditoria per tutti i ricorrenti, salvo uno, cessato dal servizio nel dicembre 2022, e ha chiesto nel merito la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di decadenza: l’inosservanza del termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per la domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale.
Fondata è invece l’eccezione di prescrizione, tranne che per la posizione del ricorrente cessato dal servizio nel dicembre 2022. Il Tribunale condivide l’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato secondo cui il termine decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, atto che interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.
L’applicazione di tale principio è però preclusa dalla condotta processuale dei ricorrenti. La prescrizione è eccezione in senso stretto che, una volta sollevata dal convenuto, impone all’attore di provare i fatti che ne paralizzano l’efficacia. A fronte dell’eccezione dell’INPS, era onere dei ricorrenti allegare e provare una diversa e successiva decorrenza del termine, indicando la data di ricezione del prospetto di liquidazione o quella di corresponsione dell’ultima rata del TFS.
Gli attori si sono limitati a dedurre il proprio diritto nel merito, omettendo di allegare e provare tale circostanza decisiva. Il Collegio richiama il principio per cui, a fronte dell’eccezione di prescrizione, è onere del creditore provare l’avvenuta interruzione della prescrizione con prova idonea, di regola documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni (TAR Lombardia n. 2664/2022). L’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità, e la data di un pagamento ricevuto lo è certamente per il creditore.
Il Tribunale osserva inoltre che la costante giurisprudenza di legittimità considera validamente proposta l’eccezione quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine o del suo momento iniziale: la relativa questione resta devoluta al giudice, mentre la determinazione della durata è quaestio iuris connessa al regime prescrizionale di legge (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 23352 del 2025).
In assenza di elementi probatori offerti dalla parte onerata, il Collegio decide sulle uniche date certe risultanti dagli atti. Non potendo supplire d’ufficio alla carenza probatoria, accoglie l’eccezione e dichiara il diritto estinto per prescrizione, essendo il ricorso notificato solo nell’aprile 2024. Quanto al ricorrente cessato dal servizio nel dicembre 2022, il Tribunale accoglie la domanda, aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di Polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il 55° anno di età (Cons. Stato n. 10834 del 2023; nn. 2948, 2979, 2980, 2983, 2984, 2987, 2990 del 2023). La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende il Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.
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Nota della Redazione
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