Accesso atti edilizi e paesaggistici del vicino per tutela dello ius aedificandi (TAR Campania n. 1700 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti il thema decidendum è il rapporto e non l’atto, sicché il giudice accerta la sussistenza del diritto all’accesso e non si limita a sindacare i vizi della determinazione amministrativa. Al proprietario del fondo confinante con quello interessato da nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi, edilizi e paesaggistici, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche e paesaggistiche. È sufficiente la vicinitas, che integra una posizione qualificata e differenziata rispetto alla collettività e soddisfa il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. Tale interesse si distingue da quello richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento e non integra un controllo generalizzato dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità abitativa confinante con l’immobile di due vicini, ha chiesto al Comune di prendere visione ed estrarre copia del titolo edilizio relativo a quell’immobile, degli elaborati progettuali, delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche, dei pareri e nulla osta della Soprintendenza, delle varianti e degli atti di controllo. L’intervento contestato consisteva in una tinteggiatura con colorazione definita “rosso pompeiano”, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il Comune ha serbato un silenzio-rifiuto sull’istanza del 17 aprile 2026. La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione. La Soprintendenza ha eccepito la propria estraneità al ricorso; il Comune ha sostenuto la mancata dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Soprintendenza, perché l’istanza di accesso è stata inviata anche all’autorità tutoria del paesaggio, trattandosi di atti relativi a un intervento edilizio situato in area vincolata.
Nel merito richiama il principio secondo cui l’oggetto del giudizio in tema di accesso è il rapporto e non l’atto: il giudice deve accertare la sussistenza del diritto, anche per ragioni diverse da quelle indicate dall’amministrazione (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 4023 del 2023).
Se pure si verte in materia paesaggistica, il Collegio applica per identità di ratio l’orientamento consolidato in materia edilizia: al proprietario del fondo vicino spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata e non di controllo generalizzato (richiamata Cons. Stato, Sez. IV, n. 8885 del 2024).
È sufficiente la vicinitas, che sussiste in capo al confinante, al frontista e a chi si trovi in situazione di stabile collegamento con la zona dell’edificio, perché tali soggetti sono direttamente tutelati dai limiti allo ius aedificandi (richiamato TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 5134 del 2024). Nel caso concreto è provato e non contestato che la ricorrente è proprietaria di un fondo confinante: ciò basta a integrare l’interesse richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, distinto da quello per l’impugnazione dei titoli edilizi.
Il ricorso è quindi accolto, con ordine alla Soprintendenza e al Comune, ciascuno per gli atti di propria competenza, di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Il Collegio riserva la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna in solido le amministrazioni alle spese, compensate verso i controinteressati non costituiti.
Nota della Redazione
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