Accesso ambientale e ottemperanza: il giudicato impone i documenti riferiti al sinistro (TAR Lazio n. 15876 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice verifica l’esatta esecuzione del giudicato e non può imporre all’amministrazione obblighi ulteriori rispetto al suo contenuto precettivo. L’amministrazione adempie quando mette a disposizione gli atti effettivamente formati e detenuti e pertinenti al periodo di interesse; non è tenuta a creare documenti inesistenti, ad attribuire agli atti una forma diversa da quella originaria o a svolgere nuove elaborazioni tecniche. L’insoddisfazione del ricorrente per il contenuto, la forma o la valenza probatoria degli atti ostesi non equivale, di per sé, a inottemperanza. Sussiste invece inottemperanza quando i documenti esibiti sono temporalmente inidonei a documentare la situazione al momento del fatto richiesto, e l’amministrazione non abbia reso una dichiarazione formale di inesistenza.

Il Fatto

Un’associazione ricorre per l’esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza della stessa Sezione, con cui era stato annullato il diniego di accesso alle informazioni ambientali opposto da un ateneo e ne era stato ordinato l’ostensione di sei categorie di documenti relativi a un evento alluvionale che aveva interessato alcuni laboratori. La ricorrente lamenta che l’amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale, trasmettendo atti asseritamente privi dei requisiti formali indicati nel dispositivo.

L’ateneo resiste sostenendo di aver fornito tutte le informazioni ambientali in proprio possesso. La causa giunge in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il perimetro del giudizio di ottemperanza al contenuto precettivo del titolo, escludendo che esso possa estendersi alla formazione o alla ricostruzione di documenti nuovi. Su questa base distingue le doglianze relative alle lettere a), b), c) e f) da quelle concernenti il Documento di Valutazione dei Rischi e i registri delle sostanze.

Quanto alla perizia tecnica, la censura è giudicata pretestuosa: la nota interna trasmessa relaziona sull’accaduto, ne chiarisce cause ed effetti e indica gli interventi eseguiti e programmati, con contenuto sostanzialmente assimilabile a quello peritale. Il verbale degli organi accademici invocato dalla ricorrente come indizio di un’autonoma perizia formale è riferito, secondo il Tribunale, proprio a quella nota. Analogamente, per le relazioni del RSPP e dell’ufficio tecnico, la doglianza attiene alla forma che gli atti avrebbero dovuto assumere, non alla loro mancata ostensione.

Sulla documentazione di smaltimento, il Collegio ritiene legittima la limitazione dell’accesso al solo periodo di interesse, non essendo stato preteso il resto nell’istanza originaria. Le contestazioni sulla vidimazione camerale e sulla numerazione recedono di fronte alla produzione fotografica che mostra il timbro a secco, unitamente alla copertina del registro.

L’accoglimento parziale riguarda invece le lettere d) ed e). I DVR esibiti risalgono tutti al 2025 e sono perciò oggettivamente inidonei a documentare la consistenza qualitativa e quantitativa delle sostanze presenti al momento del sinistro, risalente al 2018. La riferibilità temporale era già esplicita nell’istanza di accesso, e l’amministrazione non ha reso alcuna dichiarazione formale di inesistenza dei documenti per quel periodo.

Il Collegio ordina pertanto l’integrale esecuzione entro trenta giorni, con facoltà di attestare formalmente l’inesistenza degli atti; nomina commissario ad acta il direttore generale per l’ipotesi di ulteriore inadempienza; esclude allo stato le penalità di mora, compensate integralmente le spese per l’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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