Oneri concessori del condono edilizio: prescrizione decennale dalla completezza documentale (Cons. Stato n. 345 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori dovuti in relazione a una pratica di condono edilizio è quello ordinario decennale, distinto dal termine abbreviato che riguarda l’oblazione. Il dies a quo non coincide con la presentazione della domanda di condono né con l’adozione del provvedimento espresso, ma con la data in cui è depositata la documentazione completa che mette l’Amministrazione in condizione di determinare l’importo dovuto. La prescrizione presuppone che la pratica sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali idonee ad alterare la valutazione degli uffici. L’esistenza di opere abusive non rimosse, estranee alle condizioni di rilascio del titolo, non impedisce né il completamento dell’istruttoria né la decorrenza del termine.

Il Fatto

Il proprietario di un fabbricato a destinazione abitativo presentava nel 1986 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, versando l’oblazione per intero. La pratica veniva integrata con ulteriore documentazione nel maggio 2005. Nel 2021 il Comune richiedeva un conguaglio a titolo di oblazione e di oneri concessori. Il ricorrente impugnava la richiesta, deducendo l’intervenuta prescrizione e il difetto di motivazione sulla quantificazione.

Il TAR Campania accoglieva in parte il ricorso, escludendo il conguaglio dell’oblazione ma riconoscendo la debenza degli oneri concessori, sul presupposto che non si fosse formato alcun titolo per silentium e che le somme fossero esigibili solo dopo la rimozione delle verande. Il privato appellava la statuizione sfavorevole.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello esaminando la ragione più liquida, in ossequio al principio di economia processuale. La sentenza di primo grado aveva affermato che la domanda non era completa alla presentazione e che era stata definita secondo i valori vigenti al progressivo completamento del procedimento. Su tale statuizione si era formato il giudicato interno, non essendo stata impugnata da alcuna parte.

Da ciò deriva che l’istruttoria era da considerarsi completa al maggio 2005, all’esito dell’ultima produzione documentale. Tra il 2005 e il 2020 il Comune non aveva richiesto ulteriori integrazioni, né era stato allegato quali documenti fossero mancanti.

Il Collegio non condivide l’assunto secondo cui il titolo non si sarebbe potuto perfezionare per silentium per la presenza delle verande. La loro esistenza non avrebbe potuto impedire l’integrazione dell’istanza, l’istruttoria, né la decorrenza della prescrizione. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il rilascio del permesso in sanatoria era subordinato unicamente al pagamento delle somme richieste.

Quanto al termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo secondo cui la prescrizione degli oneri concessori è decennale, mentre il termine abbreviato dell’art. 35 della legge n. 47/1985 riguarda l’oblazione. Il dies a quo decorre dalla presentazione della documentazione che mette l’Amministrazione in grado di determinare l’importo, richiamando Cons. Stato n. 2320 del 2020, Cons. Stato n. 4514 del 2019 e Cons. Stato n. 5201 del 2012. Nella specie il calcolo avvenne nel 2020, quando il termine era ampiamente decorso.

L’appello è quindi accolto, con assorbimento delle altre censure e parziale riforma della sentenza. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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