Accesso agli atti di gara e interesse del concorrente potenziale (TAR Calabria n. 865 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che gestisce una struttura ricettiva prospiciente l’area demaniale data in concessione è titolare di una posizione qualificata rispetto agli atti della procedura di affidamento, perché l’attività economica che il concessionario eserciterà è potenzialmente in concorrenza. L’interesse personale, attuale e concreto all’accesso sussiste anche quando il richiedente non abbia partecipato alla gara, ove la documentazione serva a verificare la corrispondenza tra gli impegni assunti in sede di gara e le opere effettivamente realizzate in forza del titolo. Il rifiuto parziale fondato sulla sola mancata partecipazione alla procedura e sull’assenza di interesse è pertanto illegittimo, e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nel termine fissato.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un camping nel territorio del Comune di Borgia. Con istanza del 18 maggio 2024 ha chiesto l’accesso agli atti della procedura con cui il Comune aveva aggiudicato a un’impresa di costruzioni l’area demaniale marittima identificata come lotto n. 7, prospiciente al camping, sulla quale erano stati avviati i lavori per una struttura balneare. La richiesta riguardava tre blocchi documentali: l’istanza di partecipazione della controinteressata con la documentazione tecnica valutata con il punteggio di 50 per il lotto 7; la SCIA depositata per la struttura balneare, con le planimetrie delle distanze; la polizza assicurativa del concessionario per i danni a terzi.
Dopo il contraddittorio con il controinteressato, il Comune ha consentito l’accesso ai documenti sulla SCIA e sulla polizza, negandolo alla documentazione di gara sul rilievo che la richiedente non aveva partecipato al bando e che, in ogni caso, non sussisteva un interesse diretto, concreto e attuale. Rimasta senza riscontro l’istanza di autotutela, la società si è rivolta al TAR Calabria, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale concentra l’analisi sulla sussistenza della legittimazione e dell’interesse all’accesso, non contestando la ricorrente la titolarità di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Il Collegio la individua nella circostanza che l’area demaniale concessa è prospiciente al camping gestito dalla ricorrente e che l’attività economica destinata a esercitarvisi è potenzialmente in concorrenza con quella della richiedente.
A questa posizione qualificata si affianca, secondo il TAR, un interesse personale, attuale e concreto all’esercizio del diritto di difesa. La ricorrente ha rappresentato di voler verificare quale impegno il concessionario avesse assunto in sede di gara, dal momento che la possibilità di edificare fino a 3000 m² e l’attribuzione del punteggio di 50 rendevano necessario accertare la rispondenza tra quanto dichiarato in gara e quanto poi realizzato con la SCIA.
Il Tribunale ritiene che tale esigenza conoscitiva non sia indifferente per la ricorrente, chiamata a valutare la legittimità del titolo in forza del quale è stata posta in opera la struttura edilizia. Il ragionamento ribalta la tesi comunale: la mancata partecipazione alla procedura non esclude l’accesso, perché l’interesse non è alla aggiudicazione ma al controllo della corrispondenza tra impegni dichiarati e opere eseguite.
Il ricorso è quindi accolto. Il TAR ordina al Comune di Borgia di consentire l’accesso a tutti i documenti richiesti con l’istanza del 18 maggio 2024 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.
Nota della Redazione
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