Ribasso su base comprensiva della manodopera e offerta conforme alla lex specialis (TAR Liguria n. 605 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, l’offerta economica che applichi il ribasso all’importo posto a base di gara comprensivo del costo della manodopera non è illegittima quando la lex specialis e il modulo-offerta allegato impongano espressamente tale modalità di calcolo. Il divieto di ribasso sui costi della manodopera e sugli oneri di sicurezza opera come regola sostanziale di invarianza di tali voci, non come obbligo di assumere una base d’asta diversa da quella fissata dalla stazione appaltante. Il concorrente che dichiari in calce all’offerta l’importo invariato del costo della manodopera non ha operato alcun ribasso su tale voce, ancorché il ribasso percentuale sia stato applicato a un importo che la comprende. La mancata impugnazione delle clausole della legge di gara che impongono siffatto criterio rende inammissibile la censura volta a far escludere le offerte formulate in conformità alle stesse.

Il Fatto

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vallecrosia e Pigna ha indetto una procedura negoziata senza bando, di importo superiore al milione di euro, per lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. La lex specialis prevedeva un importo complessivo di € 1.352.285,84, di cui € 1.326.062,22 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 26.223,62 per oneri della sicurezza non ribassabili. Il costo della manodopera, stimato in € 774.592,37, era ricompreso nell’importo posto a base di gara ma dichiarato non soggetto a ribasso.

Tre imprese hanno presentato offerta. L’aggiudicataria, prima graduata, ha applicato un ribasso del 21,38% all’importo di € 1.326.062,22, dichiarando in calce al modulo-offerta che i costi della manodopera restavano invariati. Analoga modalità ha seguito la seconda classificata. La ricorrente, terza graduata, ha applicato un ribasso percentualmente maggiore ma su una base d’asta decurtata del costo della manodopera, offrendo così un prezzo finale per i lavori superiore a quello delle prime due. Ha quindi impugnato l’aggiudicazione e il modulo-offerta, deducendo la violazione dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 per illegittimo ribasso sui costi della manodopera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico motivo. La ricorrente assume che le controinteressate abbiano disatteso la lex specialis ribassando anche il costo della manodopera. L’assunto non è condiviso: l’art. 3.4 della Lettera di invito individuava l’importo assoggettato a ribasso in € 1.326.062,22, al netto dei soli oneri della sicurezza, e il punto 1.1 del Disciplinare richiedeva il ribasso percentuale rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, comprensivo del costo della manodopera. Il modulo-offerta allegato indicava del pari un importo base comprensivo di tale voce.

Da qui la conseguenza: non si può pretendere che gli operatori applichino il ribasso a una base d’asta diversa da quella espressamente indicata dalla legge di gara e dalla modulistica. Le controinteressate hanno correttamente applicato il ribasso all’importo di € 1.326.062,22 e hanno poi scorporato i costi della manodopera, attestandone in calce l’invarianza rispetto alla stima della stazione appaltante. Il prezzo per i soli lavori è risultato così di € 267.957,75 per la prima graduata e di € 390.711,32 per la seconda, entrambi inferiori a quello della ricorrente, pari a € 392.878,15.

Il divieto di ribasso sui costi della manodopera e sugli oneri di sicurezza è dunque osservato: la relativa voce è rimasta ferma all’importo previsto dalla lex specialis. La circostanza che il ribasso percentuale sia stato applicato a un importo comprensivo di tale voce non integra alcuna violazione, perché la regola sostanziale è l’invarianza del costo, non l’adozione di una base di calcolo differente da quella imposta dalla stazione appaltante.

In via assorbente il Collegio rileva l’inammissibilità della censura che investe il criterio di calcolo in sé, poiché il ribasso su quell’importo è stabilito direttamente dalla legge di gara non impugnata. Nel merito, gli atti che non hanno escluso offerte conformi alla lex specialis sono legittimi anche alla luce dei principi di risultato e di fiducia del Codice e dell’affidamento dell’operatore che ha dato corretta applicazione alla legge di gara, dovendosi preferire l’offerta più vantaggiosa. Il rigetto della domanda impugnatoria travolge quella risarcitoria, per difetto dei presupposti; le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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