Cessione gratuita di bene patrimoniale e scelte urbanistiche riservate alla discrezionalità amministrativa (TAR Trentino-Alto Adige n. 209 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni in materia di pianificazione urbanistica e la cessione a titolo gratuito di beni immobili patrimoniali ai sensi dell’art. 20 l.p. n. 2/1987 rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, il cui sindacato giurisdizionale è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi. La tutela del legittimo affidamento presuppone la prospettazione di informazioni precise, concordanti e incondizionate provenienti da fonti autorizzate e affidabili; mere manifestazioni di intenti, pareri tecnici non vincolanti e documenti unilaterali non assurgono a fonte di obbligazioni ex art. 1987 cod. civ. La norma che attribuisce all’Amministrazione la facoltà di vendita mediante trattativa privata configura un potere, non un obbligo. La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto a valle di un procedimento amministrativo viziato esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, salvo espressa attribuzione normativa.
Il Fatto
Le ricorrenti, titolari di esercizi commerciali in Laives, agivano per l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano con cui si approvava la cessione a titolo gratuito al Comune della particella interessata da una modifica del piano urbanistico comunale che vi prevedeva un parcheggio pubblico. Assumevano che la vicenda si inserisse in un contesto di rapporti risalenti, segnato da un pregresso esproprio che le aveva private dei parcheggi a servizio delle attività e da asserite promesse di compensazione.
Deducevano l’illegittimità derivata dagli atti di modifica del piano, impugnati in autonomo giudizio, nonché autonomi vizi di violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, lesione dell’affidamento. Chiedevano inoltre la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, re melius perpensa rispetto alla fase cautelare, rigetta il ricorso e assorbe l’eccezione di carenza di interesse. I primi motivi, ricalcanti le censure avverso l’atto presupposto, sono esaminati congiuntamente al vizio di illegittimità derivata, caduto il quale per intervenuta reiezione del gravame sul piano, perdono consistenza.
Quanto all’obbligo di reperire parcheggi privati, l’art. 21 l.p. n. 9/2018 è norma programmatica, priva di carattere precettivo e self executing; le norme di attuazione del P.U.C. e il regolamento edilizio operano solo per nuove costruzioni e ricostruzioni, non per gli immobili esistenti. Il soggetto onerato della dotazione di aree a parcheggio, in caso di sopravvenuta mancanza, è il proprietario. Le censure attingono quindi il merito delle scelte, insindacabile salvo errori di fatto o abnormi illogicità, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 7881 del 2023, Cons. Stato n. 7977 del 2022).
Sull’affidamento, il Collegio esclude che la corrispondenza con l’assessore, la stima di esproprio, la proposta unilaterale di accordo e il parere dell’Ufficio strade — organo peraltro privo di competenza sul trasferimento — integrino assicurazioni precise e concordanti. Richiama la giurisprudenza europea e nazionale (CGUE causa C-39/20, Cons. Stato n. 1305 del 2025). La facoltà di trattativa privata ex art. 16 l.p. n. 2/1987 resta potere discrezionale, non obbligo.
Del pari infondate le doglianze sulla revoca della gara del 2019, legittima per nuova valutazione dell’interesse pubblico ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, e sul difetto di istruttoria, smentito dalla relazione tecnica che documenta la carenza di parcheggi pubblici a Pineta. Il precedente giudicato (TRGA Bolzano n. 225/2014, Cons. Stato n. 3009/2019) non è sovrapponibile: là sussisteva un diritto di proprietà e un disinteresse comunale, qui la particella è provinciale e mai dismessa. La domanda contrattuale è inammissibile per difetto di giurisdizione; quella risarcitoria segue il rigetto.
Nota della Redazione
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