Accesso agli atti di gara superato dal deposito in giudizio dell’offerta (TAR Lazio n. 13 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti della procedura di gara, instaurato ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., la sopravvenuta ostensione integrale dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il venir meno dell’utilità della pronuncia consegue al soddisfacimento in via amministrativa della pretesa ostensiva. La declaratoria non preclude la compensazione delle spese quando sussistano giustificati motivi, anche in ragione dell’esito satisfattivo ottenuto dal ricorrente per effetto dell’attività della stazione appaltante.
Il Fatto
Le società ricorrenti avevano partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Aprilia per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, classificandosi al secondo posto. Con istanza protocollata avevano chiesto l’accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’offerta dell’aggiudicataria.
Il Comune accoglieva solo parzialmente l’istanza, negando l’ostensione della relazione tecnica in ragione dell’opposizione manifestata dall’operatore economico aggiudicatario. Una successiva istanza, volta a ottenere la dichiarazione di diniego e il provvedimento che l’aveva accolta, restava senza riscontro. Le ricorrenti impugnavano il diniego parziale con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo violazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 35, comma 5, e 36 del d.lgs. n. 36/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in data 9 gennaio 2025, il Comune si è costituito depositando in atti la versione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, previa acquisizione del consenso di quest’ultima, parimenti prodotto. L’amministrazione ha quindi chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Tribunale prende atto dell’avvenuto deposito dell’integrale documentazione e ritiene che tale attività abbia integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva delle ricorrenti. La decisione sul merito delle censure articolate avverso il diniego parziale non è più necessaria, essendo venuta meno l’utilità della pronuncia.
Il giudizio è pertanto definito con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La soluzione processuale prescinde dall’esame della fondatezza dei motivi, che restano assorbiti dalla constatazione del sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti. La statuizione riflette l’esito complessivamente satisfattivo ottenuto dalle ricorrenti, conseguito per effetto dell’attività defensional-amministrativa intervenuta nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
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