Accesso agli atti di gara sproporzionato per mole e onere di oscuramento (Cons. Stato n. 4067 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a una procedura selettiva per l’accesso a finanziamenti pubblici non vanta un diritto illimitato all’ostensione integrale della documentazione progettuale e istruttoria di tutti gli altri concorrenti. L’accesso va negato quando la richiesta, per il numero e l’eterogeneità degli atti, impone all’amministrazione un onere di esame e di oscuramento dei dati personali oggettivamente irragionevole, idoneo a interferire con il corretto funzionamento dell’ufficio. La digitalizzazione dei documenti non elimina tale onere. L’interesse ostensivo del richiedente, pur apprezzabile, recede di fronte a simili controindicazioni organizzative. Resta invece ammissibile la richiesta circoscritta ai soli proponenti collocati in posizione utile in graduatoria.
Il Fatto
Un consorzio partecipava alla procedura di selezione indetta nel 2022 per l’accesso ai contratti di filiera, ai sensi dell’art. 66 della legge n. 289/2002. Collocatosi al 266° posto della graduatoria con 76,62 punti, a fronte di fondi sufficienti a finanziare solo i primi 39 progetti, presentava istanza di accesso ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e, in subordine, della legge n. 241/1990, chiedendo l’ostensione delle domande e dei progetti di tutti i partecipanti, della documentazione istruttoria e dei verbali della commissione.
Il Ministero consegnava parte dei documenti e invitava il consorzio a circoscrivere la richiesta; quindi opponeva un diniego fondato sull’enorme volume degli atti, circa 15.000. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e dichiarava inammissibile la domanda subordinata di accesso ai documenti dei soli soggetti utilmente classificati, per difetto di preventiva istanza amministrativa. Proponeva appello il consorzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria, qualificandoli controinteressati in quanto titolari degli interessi connessi ai dati e alla documentazione progettuale oggetto della richiesta. La notifica è stata autorizzata per pubblici proclami.
I giudici di Palazzo Spada hanno poi rilevato che, quanto ai primi 39 operatori, la documentazione è stata effettivamente consegnata e che la parte, nel verbale di ostensione, si è dichiarata soddisfatta. Ne consegue, in parte qua, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La contestazione sulla mancanza di atti relativi a un singolo programma non è stata ritenuta decisiva, salvo il potere dell’amministrazione di procedere a nuova ostensione.
Nel resto, l’appello è stato respinto richiamando integralmente la sentenza della Sezione n. 9389 del 22 novembre 2024, resa su fattispecie analoga relativa a un altro partecipante alla medesima procedura. In quella pronuncia si è affermato che l’accesso massivo risulta ictu oculi sproporzionato e manifestamente oneroso: la posizione in graduatoria del richiedente non è strettamente connessa al bene della vita, costituito dall’ammissione al beneficio.
Il Collegio ha escluso che l’informatizzazione renda l’ostensione agevole. L’esame di oltre 15.000 documenti richiede comunque la verifica della riservatezza dei dati contenuti in ciascun fascicolo e la successiva rielaborazione del documento da esibire, emendato delle informazioni eventualmente protette. Si tratta di un onere di sostanziale ristrutturazione degli atti originari, non di una mera trasmissione telematica.
A fronte di tali controindicazioni, l’interesse ostensivo dell’appellante, pur intrinsecamente apprezzabile, è stato giudicato recessivo. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell’esito complessivo della controversia.
Nota della Redazione
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