Ottemperanza al giudicato previdenziale e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1248 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere presuppone che l’amministrazione dimostri l’esatta esecuzione del giudicato e che il ricorrente non contesti in modo specifico e circostanziato gli elementi forniti dall’ente. Quando l’Istituto previdenziale produce conteggi analitici su interessi, rivalutazione monetaria e trattenute IRPEF, e la controparte oppone solo contestazioni generiche, l’onere della prova grava sul ricorrente che intenda negare l’avvenuta ottemperanza. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, restando a carico dell’amministrazione che avrebbe dovuto adempiere prima del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente propone giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 2147/22 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, che gli aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base di un rateo pensionistico rivalutato e la condanna dell’INPS al pagamento delle correlate differenze.
Nel corso del giudizio l’Istituto riferisce di aver dato esecuzione al giudicato: dopo l’acquisizione dei dati contributivi trasmessi dalla cassa professionale, procede alla riliquidazione della prestazione e al pagamento degli arretrati, operando le trattenute delle somme già riscosse e degli importi assegnati in sede esecutiva. Il ricorrente contesta il calcolo degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle ritenute fiscali. L’INPS chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è chiamato a verificare se l’amministrazione abbia esattamente eseguito il giudicato, secondo i principi sull’onere della prova applicabili al giudizio di ottemperanza. L’INPS produce una ricostruzione analitica dei criteri di calcolo: interessi e rivalutazione sui periodi oggetto di esecuzione passiva e sui periodi successivi, con indicazione delle date di decorrenza e degli importi corrisposti.
Sul versante fiscale l’Istituto precisa la distinzione tra competenze di anni precedenti, assoggettate ad aliquota media, e competenze dell’anno corrente, tassate ad aliquota marginale, esponendo i relativi conteggi e il conguaglio. Tali chiarimenti risultano articolati e puntuali, e trovano conferma nei prospetti e nei cedolini depositati.
Il TAR osserva che, a fronte di queste difese, il ricorrente non ha opposto alcuna contestazione specifica. La difesa si limita a richiamare note generiche del giorno precedente l’udienza, senza indicare gli errori di calcolo o le voci non corrisposte. Il Collegio rileva che tale atteggiamento non è idoneo a contrastare la dimostrazione dell’ottemperanza.
Alla luce dei principi sull’onere della prova, il Tribunale dichiara pertanto l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale: l’INPS avrebbe dovuto adempiere prima dell’instaurazione del giudizio, sicché le spese legali, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, restano a suo carico.
Nota della Redazione
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