Accesso agli atti su impianti e responsabilità del detentore senza titolo (TAR Sicilia n. 314 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso documentale motivato esclusivamente dall’assenza di titolo dell’istante sull’immobile è illegittimo. La scadenza del titolo contrattuale non fa venir meno l’occupazione di fatto del bene, che permane fino alla materiale riconsegna al proprietario e costituisce fonte di responsabilità per il detentore. Ne deriva che chi ha la disponibilità materiale dell’immobile è destinatario degli obblighi di verifica e di messa a norma degli impianti e ha interesse giuridicamente rilevante e strumentale ad accedere alla documentazione tecnica detenuta dall’ente proprietario. Il sindacato del giudice amministrativo resta collocato a monte e non investe la concreta utilità della conoscenza dell’atto, ma la strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze rappresentate nell’istanza.
Il Fatto
La cooperativa ricorrente gestisce una casa di riposo per anziani in un immobile di proprietà comunale, dapprima in concessione, poi in comodato e infine in locazione. Un’asta pubblica indetta dall’ente per la concessione in locazione dello stesso immobile è stata aggiudicata a un terzo; l’annullamento disposto in primo grado è stato riformato dal C.G.A.R.S., che ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso. Pendono davanti al giudice civile più giudizi sul rapporto e sui crediti reciproci.
A seguito di sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, la cooperativa ha chiesto al Comune copia della documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra, per le verifiche biennali richieste dall’Autorità. Il Comune ha negato l’accesso rilevando che l’immobile è occupato dalla cooperativa senza alcun titolo che ne legittimi il possesso. La società ha impugnato il diniego, deducendo la violazione della disciplina sull’accesso e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delinea i presupposti dell’accesso documentale: un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo; il rapporto di strumentalità con la documentazione richiesta; la necessità dell’ostensione quando l’accesso è esercitato a fini difensivi. Richiama quindi il perimetro dell’art. 22, comma 1, lett. d), della L. 241/1990 e le esclusioni dell’art. 24 della L. 241/1990, escludendo che nella specie ricorra alcuna di esse.
Il diniego viene ritenuto illegittimo su tre passaggi. Anzitutto, secondo la giurisprudenza citata, la scadenza di un atto o provvedimento che determini l’occupazione del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario non fa venir meno l’occupazione di fatto: occorre un atto di riconsegna, in mancanza del quale l’occupazione permane e, in quanto illegittima, è fonte di responsabilità. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., sez. I, n. 10866/1999 e TAR Veneto, sez. II, n. 808 del 2022.
In secondo luogo, il rapporto di locazione è in contestazione davanti al giudice ordinario e la cooperativa conserva la disponibilità materiale dell’immobile, con i conseguenti obblighi. In terzo luogo, poiché la verifica biennale degli impianti è stata richiesta dall’Autorità di vigilanza al soggetto che attualmente detiene il bene, la mancata ostensione grava la cooperativa di una responsabilità, anche da fatto illecito, ove dalla mancata messa a norma derivassero danni agli ospiti della struttura.
Il Collegio precisa infine i limiti del proprio sindacato: il giudice amministrativo non valuta la concreta utilità che la conoscenza dell’atto può arrecare al richiedente, dovendosi fermare a uno scrutinio più a monte, relativo alla strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze rappresentate in sede di istanza. La richiesta di rimessione in termini per la produzione di ulteriori documenti è respinta, non risultando necessaria ai fini del decidere.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e ordine all’ente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire la documentazione e consentirne l’estrazione di copia entro trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.