Trasferimento del militare: inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Valle d’Aosta n. 32 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso può essere desunta dal giudice da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. La concorde dichiarazione delle parti circa il sopravvenuto trasferimento del ricorrente, ancorché disposto verso una sede diversa da quella originariamente richiesta, è idonea a dimostrare la sopravvenuta mancanza di interesse e legittima una pronuncia di improcedibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, aveva impugnato la determinazione del 10 aprile 2025 con cui il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- – Ufficio Personale aveva respinto la sua istanza di trasferimento presentata il 28 gennaio 2025, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere. L’Amministrazione si era costituita in giudizio resistendo al ricorso.
Nelle more del giudizio, il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, con determina del 16 marzo 2026, ha disposto il trasferimento del militare presso una diversa sede di servizio, comportando una significativa riduzione della distanza da percorrere per raggiungere la sede, sostanzialmente dimezzandone il tragitto. Le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’avvenuto trasferimento del ricorrente presso una sede diversa da quella richiesta nell’istanza originaria non appaia di per sé sufficiente a fondare una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la concorde dichiarazione resa dalle parti è stata ritenuta idonea a dimostrare la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza d’interesse da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso, richiamando sul punto il precedente del T.A.R. Lazio n. 4099/2026. La norma processuale consente infatti al giudice di superare il dato formale della mancata corrispondenza tra la sede richiesta e quella assegnata, valorizzando l’elemento sostanziale rappresentato dall’interesse concreto del ricorrente alla definizione della controversia.
Alla luce della sopravvenienza e della concorde posizione delle parti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con compensazione delle spese di lite. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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