Accesso agli atti: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate (TAR Sicilia n. 1379 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale: non basta l’affermazione del difensore in udienza, occorrendo una verifica nel merito della pretesa e della sua integrale satisfazione, con attitudine della pronuncia a proiettarsi oltre il processo. In difetto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel rito speciale in materia di accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., il ricorso va notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio e depositato entro quindici giorni dalla notifica, con termine perentorio qualificato dall’art. 45 cod. proc. amm.. La tardività della notifica e del deposito comporta l’irricevibilità del ricorso, con compensazione delle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di un Comune con qualifica di agente di Polizia Locale, aveva chiesto la liquidazione delle indennità di performance per gli anni dal 2017 al 2022. Le richieste, protocollate nel 2023, erano rimaste senza riscontro. Nel dicembre 2025 il lavoratore ha quindi presentato formale istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990. Non avendo ricevuto alcun riscontro nel termine di trenta giorni, ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto di accesso, l’ordine di esibizione e l’estrazione di copia ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm., oltre alla condanna alle spese.

L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio il Collegio ha preliminarmente rilevato, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile irricevibilità del ricorso. Il difensore ha dichiarato di avere ottenuto gli atti e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse. La prima presuppone che il bene della vita sia stato soddisfatto in modo pieno e comprovato in via extragiudiziale. La pronuncia che la dichiara non ha valenza meramente processuale, ma implica una verifica nel merito della pretesa e della sua piena soddisfazione, con attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata. La seconda, invece, consegue a fatti o atti univoci sopravvenuti e al comportamento delle parti, da cui il giudice desume argomenti di prova circa il venir meno dell’interesse alla decisione.

Nel caso concreto, la soddisfazione della pretesa ostensiva risulta soltanto affermata dal difensore in udienza, non comprovata. Mancano quindi i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dall’intervento di fatti univoci successivi alla domanda.

Il Collegio esamina poi la regolazione delle spese, rilevando che il ricorso non sarebbe stato accolto perché irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. Le istanze di accesso erano state trasmesse il 1 e 3 dicembre 2025; per l’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni la richiesta si intende respinta. Il ricorso, notificato il 1 marzo 2026, è dunque tardivo rispetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., che decorre dalla formazione del silenzio.

A ciò si aggiunge un’ulteriore ragione di irricevibilità: nel rito speciale dell’accesso il deposito del ricorso resta fissato in quindici giorni dalla notifica, ossia nella metà del termine di trenta giorni dell’art. 45 cod. proc. amm., espressamente qualificato come perentorio. Nella specie il ricorso è stato notificato il 1 marzo 2026 e depositato il 17 marzo 2026, quindi tardivamente. Stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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