Sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul sostegno scolastico (TAR Campania n. 1137 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico in favore di alunno con disabilità, la sopravvenuta conclusione dell’anno scolastico cui si riferiscono gli atti impugnati determina carenza di interesse alla decisione e conseguente improcedibilità del ricorso. Nessuna utilità, infatti, può derivare alla parte dall’annullamento di provvedimenti che hanno esaurito i loro effetti con il termine dell’anno di riferimento. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese: il giudice può compensarle in parte e condannare l’amministrazione per la restante quota sulla base della soccombenza virtuale, liquidando il relativo importo nel dispositivo. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

I rappresentanti legali di un minore in situazione di handic ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 impugnavano la nota con cui il dirigente scolastico attestava l’assegnazione di ventidue ore di sostegno per l’anno scolastico 2023/24, unitamente al Pei, ai relativi allegati di verifica e ai verbali del GLO e del GLI. Deducevano che le ore assegnate fossero insufficienti rispetto alla patologia e all’intero orario di frequenza, invocando la lesione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost. e degli artt. 4, 12, 13 e 40 legge n. 104/1992.

Chiedevano l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l’intero orario, oltre all’obbligo di conclusione del procedimento di redazione del Pei. L’amministrazione si costituiva con atto di mero stile. Con ordinanza n. 627 del 25 marzo 2024 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e fissava l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette la propria giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e il percorso argomentativo della sentenza n. 1331/2015 della stessa sezione.

Nel merito, il Tribunale rileva la sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2025 era già intervenuta la conclusione dell’anno scolastico 2023/24, al quale si riferiscono gli atti gravati. Da ciò deriva che nessuna utilità potrebbe trarre la parte ricorrente dall’annullamento dei provvedimenti che avevano negato il sostegno nella misura richiesta.

La questione era stata sottoposta alle parti in udienza e trascritta a verbale, così garantendo il contraddittorio sul rilievo officioso. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm..

Sul governo delle spese, il Collegio compensa le spese per un terzo, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 oltre accessori, e condanna l’amministrazione al pagamento della restante parte, pari a euro 1.000,00. La condanna si fonda sulla soccombenza virtuale, valorizzando l’andamento della vicenda processuale e l’accoglimento dell’istanza cautelare. Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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