Condono in zona vincolata sanabile solo per interventi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2829 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico, anche relativo. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, legge reg. Sicilia n. 19/2021 ha ripristinato la piena applicazione della disciplina statale, che all’art. 32, comma 27, lettera d) attribuisce carattere ostativo al vincolo. Sono perciò sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — mentre resta esclusa ogni opera che comporti nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, non distinguendosi tra volumi tecnici e interrati. Il diniego paesaggistico in materia di abusi è atto vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato né comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
La dante causa della ricorrente presentava al Comune di Milazzo domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per un manufatto in muratura adibito a deposito e vano tecnologico, realizzato nel cortile retrostante di un fabbricato. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina opponeva il proprio diniego paesaggistico con provvedimento n. 0006240 del 3 aprile 2023, richiamando per relationem la circolare assessoriale n. 2/2022.
La ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la necessità di una valutazione concreta di compatibilità paesaggistica. Sosteneva la non visibilità dell’opera, il suo carattere di volume tecnico inglobato nel fabbricato e l’applicabilità della tolleranza del 2% prevista dall’art. 32 della legge n. 47/1985. L’Amministrazione chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003, che ammette a sanatoria le tipologie di illecito dell’allegato 1 e, per gli immobili vincolati, solo i numeri 4, 5 e 6. Il successivo comma 27, lettera d) esclude espressamente dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici.
Richiamata la Corte costituzionale n. 252/2022, il TAR rileva che la declaratoria di illegittimità dell’art. 1, comma 1, legge reg. n. 19/2021 ha travolto l’interpretazione autentica che ammetteva la sanatoria nelle aree a vincolo relativo. Poiché l’art. 24 della legge reg. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, il rinvio copre anche i limiti al rilascio del titolo, tra cui la lettera d).
Il Collegio aderisce alla circolare assessoriale n. 2/2022 e alla giurisprudenza amministrativa, richiamando il C.G.A.R.S. n. 836/2023 e il C.G.A.R.S. n. 288/2023, oltre a Cons. Stato Sez. VI n. 8781/2022 e Cons. Stato Sez. I n. 90/2023. Ne deriva che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, purché conformi agli strumenti urbanistici e realizzati prima del vincolo.
Quanto alla nozione di volume, il TAR richiama Cons. Stato Sez. II n. 4123/2023 e Cons. Stato Sez. VI n. 9950/2022: in area vincolata il divieto di incremento volumetrico riguarda qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati. Analogamente, la superficie utile va intesa in senso finalistico, come attitudine a modificare stabilmente l’assetto del territorio.
Nel caso concreto l’intervento ha determinato un nuovo volume e una nuova superficie. Il diniego è quindi legittimo: trattandosi di atto vincolato, la motivazione per relationem alla circolare è sufficiente e non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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