Accesso agli atti e valutazione in astratto dell’interesse ostensivo (TAR Calabria n. 1218 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il discrimine per l’ostensibilità è dato dalla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990. Il diritto di accesso costituisce la regola, mentre il diniego, espresso o tacito, rappresenta l’eccezione. Il nesso fra la finalità dichiarata dal richiedente e il documento va valutato in astratto, senza che il giudice possa scrutinare la fondatezza della domanda che il soggetto intende proporre in giudizio. È sufficiente che la documentazione richiesta costituisca il mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Il Fatto

La ricorrente, struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale per la specialistica ambulatoriale, era rimasta esclusa dal provvedimento con cui il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale aveva attribuito un budget aggiuntivo a tre strutture per l’abbattimento delle liste d’attesa, in relazione a t.a.c., risonanza magnetica, ecografia ed angiologia.

Avverso tale delibera la società aveva già proposto ricorso. Pendente quel giudizio, con pec del 30 giugno 2023 chiedeva l’accesso agli atti dell’istruttoria che avevano condotto al piano operativo regionale e alla successiva attribuzione dei budget. Decorso inutilmente il termine dell’art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990, impugnava il diniego tacito, deducendo il proprio interesse qualificato a conoscere criteri e modalità di individuazione degli erogatori privati.

Si costituiva il Commissario ad acta, eccependo l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti per essere gli atti formati e detenuti dalla Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 e ne trae la qualificazione dell’accesso come istituto di portata generale: i commi 2 e 3 della stessa norma confermano che l’ostensione è la regola e il diniego l’eccezione. Su questa base verifica in concreto la posizione della ricorrente.

La società, in quanto accreditata per le branche di specialistica ambulatoriale, ha allegato un interesse alla conoscenza degli atti con cui sono state individuate le strutture incaricate di concorrere all’abbattimento delle liste d’attesa nel medesimo ambito territoriale. Il Tribunale ne ricava la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione soggettiva meritevole di tutela e collegata alla documentazione richiesta.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra accesso e fondatezza della pretesa. Il diritto all’ostensione sussiste a prescindere dal fatto che la ricorrente possa vantare o meno una pretesa giuridicamente fondata all’inserimento fra i soggetti chiamati a concorrere. Richiamando l’orientamento di T.A.R. Campania – Salerno, sez. III, sent. 6 febbraio 2023, n. 300/2023, il Collegio afferma che il legame tra finalità dichiarata e documento si valuta in astratto, senza scrutinare la fondatezza della domanda che il soggetto intende proporre. È necessario e sufficiente che la documentazione costituisca il mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Accertato che la documentazione è detenuta dalla Regione, il Tribunale ordina alla stessa di consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla notifica. Coerentemente dichiara il difetto di legittimazione passiva del Commissario ad acta, non titolare degli atti richiesti.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Regione, con distrazione in favore del difensore. Sono invece compensate nei confronti del Commissario ad acta, che, pur non legittimato passivo, non ha prontamente rappresentato la propria estraneità dopo aver ricevuto l’istanza ostensoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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