Inerzia della p.a. e azione ex art 117 c.p.a. sul protocollo d’intesa (TAR Calabria n. 1217 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, prevista dall’art. 117 c.p.a., presuppone l’esistenza di un’inerzia suscettibile di essere vinta e non può essere utilizzata quando l’amministrazione abbia esercitato il proprio potere con modalità non collimanti con l’interesse del privato. In tale ipotesi il provvedimento adottato è autonomamente lesivo e va impugnato con l’azione di annullamento. Il giudice amministrativo dichiara pertanto inammissibile il ricorso proposto per ottenere la condanna a provvedere, non essendovi alcuna inerzia. La legittimazione passiva, nell’azione di condanna, si individua in capo all’amministrazione destinataria dell’istanza rimasta inevasa e non nei confronti degli organi che non ne erano destinatari.
Il Fatto
La legge n. 234/2021 ha consentito al Servizio Sanitario di acquistare prestazioni ambulatoriali anche da strutture private accreditate, allo scopo di smaltire le liste d’attesa. Alla Regione Calabria è stato assegnato uno stanziamento specifico e, con decreto commissariale n. 13 del 25 febbraio 2022, è stato approvato il piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, con assegnazione all’ASP di Crotone di un budget aggiuntivo.
La società ricorrente, struttura accreditata per la cardiologia e l’ecografia multidisciplinare, ha trasmesso a mezzo PEC una proposta di attivazione di un protocollo d’intesa per partecipare al programma. Non avendo ricevuto risposta, ha adito il TAR Calabria lamentando l’inerzia dell’amministrazione e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Si sono costituiti la Regione, il Commissario ad acta e l’ASP di Crotone, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del decreto commissariale e il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui è indirizzato alla Regione Calabria e all’Ufficio commissariale, ai quali non era stata rivolta l’istanza che si assume rimasta inevasa. La legittimazione si individua, dunque, solo in capo all’amministrazione destinataria della proposta.
Sul piano processuale il Collegio ritiene non opportuna la riunione del ricorso ad altri due pendenti sulla medesima vicenda sostanziale, essendo la causa già trattata in camera di consiglio e matura per la decisione, mentre uno dei procedimenti è assoggettato al rito ordinario.
Nel merito, il Tribunale riconosce che l’ASP di Crotone non ha fornito risposta espressa all’istanza della società e che tale riscontro sarebbe stato opportuno nel quadro del principio di correttezza dei rapporti tra amministrazione e privati. Ritiene tuttavia che ciò non integri l’inerzia rilevante.
È pacifico, infatti, che con deliberazione del Commissario straordinario del 6 dicembre 2022, in attuazione del decreto commissariale n. 13, l’ASP ha approvato l’accordo raggiunto nella riunione del precedente 1 dicembre con altre tre strutture, attribuendo alle stesse un budget aggiuntivo. La società ricorrente non è stata invitata all’incontro né è stata destinataria di budget. Si tratta di un provvedimento con cui l’amministrazione ha provveduto a ripartire il budget aggiuntivo, autonomamente impugnato dalla società che ne ha ritenuto la lesività.
Il Collegio conclude pertanto che non sussiste l’inerzia amministrativa che l’azione ex art. 117 c.p.a. è finalizzata a vincere, ma un esercizio di potere con modalità non collimanti con gli interessi del privato. In mancanza di inerzia, l’azione spiegata è inammissibile. Le spese sono integralmente compensate, in considerazione della particolarità della vicenda e del mancato riscontro dell’ASP alla proposta della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.