Accertamento di conformità e insediamenti turistici in verde agricolo (TAR Sicilia n. 2742 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 89, comma 3, della L.R. Sicilia n. 6/2001 ha natura derogatoria e speciale rispetto alla regola generale dell’art. 22 della L.R. n. 71/1978 in materia di interventi produttivi nel verde agricolo. La deroga non si estende agli insediamenti turistico-ricettivi e sportivi, che il legislatore regionale non ha ricompreso nella categoria degli interventi produttivi ammessi in zona agricola. Il riferimento alla presenza di precedenti insediamenti produttivi sull’area persegue la finalità di consentire l’ampliamento dell’impianto già legittimamente esistente, non la sanatoria di una nuova e diversa destinazione d’uso. È pertanto legittimo il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 opposto a opere riconducibili al settore turistico-ricettivo e sportivo.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un terreno agricolo con un fabbricato, oggetto nel tempo di plurimi titoli abilitativi: ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso del piano terra a sala ricevimenti, realizzazione di campetti di calcio a cinque, spogliatoi e struttura di ombreggiamento. A seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale e dell’Ufficio Urbanistica, il Comune ha rilevato opere eseguite in assenza di concessione edilizia e ne ha ingiunto la demolizione.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 89, comma 3, L.R. n. 6/2001, rappresentando l’avvio, sull’immobile, di un’attività sportiva, ricreativa e culturale e la sospensione dell’attività di completamento (ristorante, centro benessere, palestra). Il Comune, previa comunicazione dei motivi ostativi, ha negato la sanatoria ritenendo che la norma regionale consenta interventi produttivi privati solo per attività artigianali o industriali, non per insediamenti sportivi, commerciali o turistico-ricettivi. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il gravame e scrutinare congiuntamente le censure, tra loro connesse. Il nodo è l’ambito applicativo dell’art. 89, comma 3, L.R. n. 6/2001, che estende agli interventi ivi previsti le disposizioni dell’art. 35 L.R. n. 30/1997 in tema di insediamenti produttivi in verde agricolo.
Il Tribunale richiama l’orientamento del C.G.A. n. 1217 del 31.12.2020, che muove dalla regola generale dell’art. 22 L.R. n. 71/1978 e ne ricava la non applicabilità delle fattispecie derogatorie agli interventi turistico-alberghieri. La norma generale ammette in zona agricola solo impianti destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali, ovvero allo sfruttamento artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate.
La deroga, in quanto speciale, va letta in senso restrittivo. Il legislatore regionale, consapevole della peculiarità delle strutture turistiche, ha disciplinato espressamente le strutture ricettive nell’ambito degli interventi produttivi in verde agricolo solo nei limiti dell’art. 22, comma 3. Al di fuori di tale casistica ha ritenuto di non poter inserire le strutture turistiche tra gli interventi produttivi ammessi.
Quanto all’argomento dei ricorrenti sulla presenza di precedenti insediamenti produttivi, il Collegio richiama il parere del Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 649/02 e la sentenza TAR Sicilia, Catania, n. 1033/2023: la previsione mira a consentire all’operatore già insediato di ampliare il proprio stabilimento su una porzione dell’area. Nel caso concreto, invece, la domanda non riguarda un ampliamento, ma la sanatoria di un centro benessere con palestra e campetto sportivo, riconducibile a una diversa attività turistico-ricettiva.
Il provvedimento impugnato risulta pertanto immune dalle censure, adeguatamente motivato e adottato nel rispetto del contraddittorio. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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