Revoca protezione sussidiaria e pericolosità sociale: sindacato di legittimità (TAR Trentino-Alto Adige n. 224 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dello status di protezione sussidiaria disposta dalla competente Commissione territoriale, non impugnata dall’interessato, assume valenza vincolante per l’Amministrazione che revoca il titolo di soggiorno rilasciato in virtù di quello status, ormai venuto meno. Nell’adottare il provvedimento di revoca o diniego, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo ad altro titolo, valutando tutti gli elementi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e il Giudice amministrativo ne verifica soltanto l’illogicità, la carenza di presupposti e lo sviamento. La riabilitazione sopravvenuta all’adozione e alla notifica del provvedimento non assume rilievo nel giudizio di legittimità, in ossequio al principio tempus regit actum.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia in modo irregolare nel 2005 ed è stato beneficiario dello status di protezione sussidiaria, con permesso di soggiorno validamente rilasciato. La competente Commissione ha poi revocato lo status, rilevando i numerosi rientri dell’interessato nel Paese d’origine e l’assenza di rischi per la sua incolumità, richiamando l’art. 15 d.lgs. n. 251/2007. Quel provvedimento non è stato impugnato.

Avviato il procedimento, il Questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e ha rifiutato il rilascio di un titolo ad altra motivazione, desumendo la pericolosità sociale da una condanna riportata dal ricorrente e dalla mancata consapevolezza del disvalore del fatto. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo l’erroneità del giudizio di pericolosità e l’omessa valutazione degli elementi favorevoli, tra cui l’inserimento lavorativo e familiare e la riabilitazione nel frattempo intervenuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato la parte del provvedimento che dispone la revoca del titolo collegato alla protezione sussidiaria. La decisione della Commissione, emessa all’esito di un procedimento al quale il ricorrente è rimasto assente e non impugnata, assume valenza vincolante per l’Amministrazione: il venir meno delle condizioni che avevano giustificato il riconoscimento dello status non è stato efficacemente contestato. Lo stesso ricorrente, d’altro canto, ha confermato i numerosi rientri in patria per ragioni familiari, dimostrando così l’assenza di rischio per la propria incolumità.

Passando al diniego del titolo ad altra motivazione, il TAR ha richiamato il disposto dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Il Questore non si è limitato alla sola rubrica del reato, ma ha considerato la gravità del fatto, il disvalore sociale e l’atteggiamento concretamente tenuto dall’imputato in sede penale, ove non gli sono state riconosciute le attenuanti generiche per l’iniziale negazione dei fatti.

Quanto agli elementi favorevoli, il Collegio ha escluso che essi siano stati obliterati: l’Amministrazione ha dato atto della durata del soggiorno, dell’impegno lavorativo e della presenza della famiglia. Tali circostanze, tuttavia, non sono state ritenute idonee a compensare la gravità della condotta e a garantire la futura astensione da nuovi illeciti.

Il giudizio di pericolosità sociale, ha precisato il TAR richiamando il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 523/2012 e il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4337/2011, è rimesso alla prudente discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e il Giudice amministrativo verifica solo l’eventuale illogicità, la carenza di presupposti o lo sviamento. Nel caso concreto non è emerso alcun vizio di travisamento, anche in ragione del recente ingresso in Italia dei familiari e del loro non solido radicamento.

Il Collegio ha infine escluso rilievo alla riabilitazione intervenuta dopo l’adozione e la notifica del provvedimento. L’onere di considerare i nuovi elementi favorevoli riguarda quelli esistenti e conosciuti al momento dell’adozione dell’atto, in ossequio al principio tempus regit actum, richiamando TAR Napoli, Sez. VI, n. 3548/2024 e TAR Roma, Sez. I, n. 917/2024. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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