Interdittiva antimafia e rapporto di coniugio: sindacato sul rischio infiltrativo (TAR Sicilia n. 293 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva è misura di prevenzione a carattere cautelare, volta alla massima anticipazione della soglia di prevenzione, e si fonda su una fattispecie di pericolo, non su accertamenti di responsabilità penale. La valutazione dell’art. 84, comma terzo, d.lgs. n. 159/2011 è espressione di ampia discrezionalità e richiede una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non”, basata su indizi gravi, precisi e concordanti. Il rapporto di coniugio, se considerato nella sua mera esistenza, è elemento neutro; assume rilievo indiziario, definito “dinamico”, solo quando la specifica caratterizzazione dello stesso, in un determinato contesto socio-economico, evidenzi una struttura mafiosa di tipo clanico incentrata sul nucleo familiare. Nel sindacato di legittimità opera il principio del tempus regit actum: il giudice amministrativo valuta la ragionevolezza del giudizio prefettizio al momento dell’adozione dell’atto e non accerta i fatti, anche di rilievo penale, posti a sua base.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa agricola individuale, ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Enna, unitamente alla nota di trasmissione e al verbale del Gruppo Provinciale Interforze. La stessa era già stata destinataria di analoga misura da parte della Prefettura di Messina nel 2019, fondata su vicende riferite al coniuge, e nel 2020 aveva trasferito l’attività nella provincia di Enna.

Il provvedimento si basava sul trasferimento ritenuto strategico della sede, sulle interdittive a carico del marito, riconosciute legittime in primo grado con sentenza del T.A.R. Catania n. 2449/2023, e su un decreto di sequestro adottato dal Tribunale di Caltanissetta nel maggio 2023 ai fini di confisca. La ricorrente ha dedotto la carenza di presupposti attuali e concreti, la centralità del solo rapporto di coniugio, la violazione del contraddittorio procedimentale e la lesione della libertà di iniziativa economica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dal sistema c.d. “binario” del Codice Antimafia: in via automatica per alcune categorie di reati, per apprezzamento atipico negli altri casi. I presupposti dell’interdittiva costituiscono un catalogo aperto, e l’atto può fondarsi su elementi indiziari senza necessità di accertamenti penali definitivi, secondo il criterio del “più probabile che non” richiamato da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2018.

Quanto al rapporto di coniugio, il Tribunale ha richiamato T.A.R. Catania n. 1914 del 2023: il vincolo familiare è elemento “inerte” se isolato, ma diventa “dinamico” quando la sua specifica caratterizzazione, in un contesto ove l’organizzazione mafiosa si struttura secondo un modello clanico, lo rende idoneo a innescare il flusso inferenziale. Nella specie la Prefettura ha valutato la pluralità degli elementi nel loro insieme.

Sul sopravvenuto annullamento dell’interdittiva del marito da parte del C.G.A. n. 790 del 2024, il Collegio lo ha ritenuto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità, in applicazione del tempus regit actum. Tale pronuncia incide su uno solo dei pilastri motivazionali, restando il decreto di sequestro del 2023 elemento autonomo di attualità.

Il Tribunale ha inoltre escluso che il decorso del tempo, in sé neutro, smentisca la persistenza dei legami, e ha ritenuto rispettato l’art. 92, comma 2 bis, cod. antimafia. Nessuna violazione dell’art. 41 Cost. è configurabile, poiché la prevenzione della penetrazione mafiosa tutela la libera iniziativa economica. Resta fermo il potere-dovere di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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