Accesso agli atti e interesse strumentale del richiedente (TAR Sicilia n. 1354 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale nozione è più ampia di quella di interesse all’impugnativa e non richiede una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è finalizzato all’utilizzo in un giudizio, il giudice amministrativo non può sindacare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda né la rilevanza dei documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, con consistenza autonoma rispetto allo scopo ultimo della pretesa.

Il Fatto

Con pec dell’8 ottobre 2025 la ricorrente ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di accedere agli atti relativi all’azione di recupero di crediti per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ritenuta non spettante. L’ASP aveva avviato la pretesa con una diffida di pagamento pervenuta alla ricorrente il 26 settembre 2025. L’istanza riguardava l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il conteggio contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro documento presupposto o connesso.

Non ricevendo riscontro, la ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto all’ostensione. L’ASP, ritualmente intimata, non si è costituita. Con memoria depositata il 20 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato l’adempimento parziale dell’Amministrazione, che aveva consentito l’accesso solo ad alcuni atti. All’udienza camerale del 16 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato in parte cessata la materia del contendere per gli atti già ostesi. Nel merito ha richiamato i precedenti di Sezione su fattispecie analoghe, che avevano già applicato l’art. 22 della legge n. 241/1990 alla medesima tipologia di richieste.

Il Tribunale ha ricostruito la nozione di interesse legittimante all’accesso. La situazione giuridicamente rilevante richiesta dalla norma è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa. La legittimazione spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

È stata quindi accolta una nozione ampia di strumentalità, come finalizzazione della domanda alla cura di un interesse connesso alla disponibilità del documento. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’accesso non deve essere necessariamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, potendo la strumentalità intendersi quale utilità per la difesa di un interesse rilevante.

Il Tribunale ha poi affermato che, quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, non è consentito alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti. Tale valutazione spetta esclusivamente al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo.

Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto dimostrato l’interesse qualificato, diretto e personale della ricorrente, volta ad agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. È stato quindi ordinato all’ASP di consentire l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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