Accesso agli atti per la difesa: interesse autonomo e strumentalità ampia (TAR Sicilia n. 3799 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso agli atti amministrativi non presuppone una posizione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. È sufficiente che il richiedente dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, stante l’autonomia del diritto di accesso rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è finalizzato all’utilizzo in un giudizio, il giudice amministrativo non può operare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda sottostante, né sulla rilevanza dei documenti rispetto a essa: l’interesse si valuta in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo.
Il Fatto
Con tre istanze del 20 febbraio 2024 la ricorrente, nella qualità di coniuge superstite ed erede di un assistito deceduto, chiedeva all’Azienda Sanitaria Provinciale di accedere agli atti e ai provvedimenti relativi alle azioni di recupero credito per l’annualità 2013. Le richieste di pagamento riguardavano prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito e le erano state recapitate il 28 dicembre 2023.
Ritenendo le richieste generiche, la ricorrente domandava copia delle autocertificazioni, degli atti indicanti le prestazioni erogate e le relative date, dei conteggi contabili e di ogni altro documento presupposto. Non ricevendo riscontro, agiva per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Su questo punto richiama l’orientamento costante secondo cui la nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia dell’interesse all’impugnativa.
La legittimazione spetta quindi a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano inciso o possano incidere sui propri interessi, anche in via indiretta. Il diritto di accesso è interesse a un bene della vita distinto dalla posizione che abilita al ricorso. Il Collegio cita sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016.
Da qui la nozione ampia di strumentalità: la domanda ostensiva deve essere finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla disponibilità del documento. Non è necessario che l’accesso sia unicamente e necessariamente preordinato alla difesa in giudizio, essendo sufficiente l’utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
Il Tribunale affronta poi il rapporto tra accesso e processo. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, non è possibile apprezzare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda sottostante, né la rilevanza degli specifici documenti: la valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo della pretesa.
Applicando questi principi, il Collegio ravvisa nella ricorrente un interesse qualificato, diretto e personale, essendo dimostrato il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione da tutelare. Non emergono ragioni ostative: il ricorso è accolto e si ordina all’Azienda di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenendo conto anche della proposizione seriale di cause analoghe.
Nota della Redazione
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