Accesso agli atti strumentale ammesso senza valutazione nel merito (TAR Sicilia n. 3798 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di situazione giuridicamente rilevante che legittima l’accesso ex art. 22 della legge n. 241/1990 è più ampia dell’interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione spetta a chi dimostri che gli atti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che sia necessaria la sua esclusiva finalizzazione al diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può operare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda, né sulla rilevanza dei documenti rispetto ad essa, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere.

Il Fatto

La ricorrente riceveva dall’Azienda Sanitaria Provinciale una richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito nell’annualità 2013. Ritenendo la pretesa generica, in data 29 gennaio 2024 presentava istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/1990, chiedendo copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro documento presupposto o connesso.

Non ricevendo alcun riscontro, la ricorrente agiva per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio. All’udienza camerale del 7 novembre 2024 la causa era posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016, precisa che tale nozione è distinta e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa.

La legittimazione all’accesso spetta quindi a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. Il diritto di accesso conserva autonomia rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa e si sostanzia in un interesse a un bene della vita distinto.

Il Tribunale valorizza la nozione ampia di strumentalità: la domanda ostensiva deve essere finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla disponibilità del documento, senza che l’accesso debba necessariamente servire all’esercizio del diritto di difesa in giudizio.

Quanto all’accesso preordinato a un giudizio, il Collegio afferma che non è possibile operare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda, né sulla rilevanza dei documenti rispetto ad essa. L’interesse all’accesso va valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo perseguito.

Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’amministrazione. Il Collegio ravvisa il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse tutelata, senza ragioni ostative all’accoglimento. Ordina quindi all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della proposizione seriale di cause analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *