Condono edilizio e vincolo paesaggistico: necessaria l’istruttoria sul vincolo (TAR Sicilia n. 2419 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere vincolato del parere paesaggistico non esonera l’amministrazione dall’obbligo di compiere una puntuale ricognizione istruttoria del presupposto vincolistico. L’onere di dimostrare l’esistenza di un vincolo ostativo alla sanatoria grava sull’amministrazione, che non può limitarsi a un generico riferimento al quadro normativo vigente. Il diniego di nulla-osta in materia di terzo condono edilizio è illegittimo se non individua la fonte del vincolo, la sua datazione e il regime concretamente applicabile. L’atto endoprocedimentale della Soprintendenza non può contenere l’ordine di rimessione in pristino, che eccede la competenza dell’organo consultivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, in applicazione della Circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, ha espresso parere negativo ai fini paesaggistici sull’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 della l. n. 326/2003, ordinando al contempo la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il gravame si fonda su tre motivi. Il ricorrente deduce anzitutto la formazione del silenzio-assenso sul nulla-osta, poi il difetto delle garanzie partecipative e, infine, l’illegittimità del diniego e della circolare presupposta per aver escluso in via automatica la condonabilità in presenza di un vincolo paesaggistico relativo. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta come assorbente il terzo motivo, limitatamente al profilo del difetto di istruttoria. Muove dalla disciplina del terzo condono in Sicilia, regolato dall’art. 24 della l. reg. n. 15/2004, che richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003. La lettera d) del comma 27 di tale disposizione sancisce l’insanabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici.

Il Tribunale richiama la Corte costituzionale n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana di interpretazione autentica. Da quella pronuncia discende, come ribadito dal CGARS e dal Consiglio di Stato, che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi. La natura del vincolo è dunque indifferente ai fini dell’insanabilità.

Il passaggio decisivo è però processuale. Il Collegio osserva che la natura vincolata del parere non esonera l’amministrazione dalla ricognizione istruttoria del presupposto. L’onere della prova circa l’effettiva sussistenza del vincolo grava sull’amministrazione. Nel caso concreto, l’istante aveva allegato l’insussistenza di qualsiasi vincolo; l’amministrazione ha contestato tale allegazione non con elementi tecnici sulla esistenza, tipologia e risalenza del vincolo, ma con un mero rinvio al quadro normativo. L’allegazione di parte supera così la prova di resistenza.

Ne deriva la fondatezza del ricorso per violazione delle garanzie partecipative e per l’inadeguatezza dell’istruttoria. Il Tribunale annulla la nota impugnata e, in via consequenziale, l’ordine di rimessione in pristino, privo di competenza in capo all’organo consultivo. Resta salvo il riesercizio del potere amministrativo, che dovrà muovere dall’esatta individuazione del vincolo, della sua fonte, della sua decorrenza e del regime applicabile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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