Motivazione attenuata e prognosi di pericolosità nel diniego di cittadinanza per sicurezza (Cons. Stato n. 3681 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è espressione di un potere ampiamente discrezionale, subordinato a un giudizio prognostico di stabile integrazione e di assenza di pericolo per l’ordine e la sicurezza nazionale. Quando il diniego si fonda su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, la valutazione amministrativa si informa a criteri di stampo precauzionale e cautelativo e l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 riceve un assolvimento attenuato. Non è necessario che l’amministrazione espliciti tutte le fonti e i fatti posti a base del parere negativo, essendo sufficiente che il provvedimento renda comprensibile l’iter logico seguito. La legittimità del diniego richiede una valutazione di pericolo attuale e concreto, sorretta da dati informativi riservati provenienti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda di cittadinanza italiana. Il diniego si fondava sugli esiti dell’attività informativa, da cui erano emersi elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ritenuti ostativi alla concessione.

Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso, valorizzando la delicatezza degli interessi coinvolti e l’uso di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità, senza che l’amministrazione dovesse esternare maggiori dettagli dell’informativa riservata. Il ricorrente ha proposto appello, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. F, legge n. 91/1992, travisamento dei fatti e difetto di motivazione: il Ministero, a suo avviso, avrebbe dovuto verificare l’attualità e la fondatezza di sospetti risalenti a diversi anni prima della decisione. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione dell’atto: la concessione della cittadinanza è un provvedimento discrezionale, subordinato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente. L’inserimento nella comunità statale può avvenire solo quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito di stabile integrazione, mediante un giudizio prognostico che escluda possibili azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale.

Su questo terreno la Sezione richiama l’orientamento consolidato secondo cui il potere amministrativo è informato a criteri di stampo precauzionale e cautelativo, sottoposti alla verifica non solo delle autorità di pubblica sicurezza ma anche degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato. Tali organismi formulano la prognosi di compatibilità con l’interesse nazionale utilizzando dati di natura riservata, rispetto ai quali non è predicabile una conoscenza integrale e generalizzata.

Ne deriva, sul piano dell’obbligo di motivazione, un assolvimento attenuato. Una più ampia disclosure dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione potrebbe attentare alla segretezza connaturata a investigazioni particolarmente penetranti. Il diniego è quindi sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito, non essendo necessario indicare espressamente tutte le fonti e i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo.

Applicando questi principi al caso concreto, il Collegio rileva che il diniego si è basato su una valutazione di non coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente, fondata su ragioni inerenti alla sicurezza nazionale. Non risultano pertanto sussistenti i vizi lamentati, alla luce di una valutazione di pericolo attuale e concreto idonea a legittimare la valutazione negativa in termini di compatibilità tra interesse pubblico e privato. L’appello è quindi respinto; nulla sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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