Istanza di accesso sottoscritta dal legale senza procura: silenzio-diniego legittimo (TAR Lombardia n. 311 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi, quando non è sottoscritta direttamente dall’interessato ma presentata dal suo difensore, deve essere o firmata anche dall’interessato, oppure accompagnata da una procura che abiliti l’avvocato a proporla in nome e per conto dell’assistito. Una procura generale che conferisca al legale la rappresentanza nei giudizi civili, il potere di effettuare notifiche di atti anche stragiudiziali e quello di trattare con uffici ed enti pubblici non comprende il potere di redigere e sottoscrivere la richiesta di accesso, che costituisce esercizio di una situazione giuridica soggettiva sostanziale. L’istanza priva di tale legittimazione è inammissibile e il diniego tacito opposto dall’amministrazione resta legittimo, con conseguente rigetto del ricorso.
Il Fatto
Nell’ambito di un contratto quadro di factoring, una banca aveva acquistato da una società i crediti, anche futuri, maturati nei confronti di un comune per fatture emesse a partire dall’aprile 2017. La cessione dei crediti era stata notificata all’ente locale nel maggio 2017.
Dopo sette anni, nell’aprile 2024, un avvocato ha presentato al comune, dichiarando di agire in nome e per conto della banca in virtù di una procura generale richiamata nell’atto, un’istanza di accesso avente ad oggetto le fatture, la documentazione relativa al loro ricevimento sul Sistema di Interscambio, la convenzione tra comune e fornitore, gli ordinativi e gli impegni di spesa. L’istanza era motivata dall’esigenza di tutelare i crediti della banca. Il comune non ha risposto, formandosi il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. La banca ha proposto ricorso per l’accesso, al quale il comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza collegiale n. 884 dell’8.11.2024 il Tribunale aveva disposto la regolarizzazione del ricorso e della procura alle liti, oltre al deposito della procura generale menzionata nell’istanza di accesso. La ricorrente aveva ottemperato.
Esaminato l’atto, il Collegio ha accertato che la procura generale riguarda la difesa nei giudizi civili e non contempla il potere di proporre istanza di accesso. Tale potere non è compreso in quello di effettuare notifiche di atti e documenti, anche stragiudiziali, perché nella specie non si trattava di svolgere una mera attività di notificazione, ma di esercitare il diritto soggettivo o l’interesse legittimo all’accesso documentale spettante alla banca, redigendo e firmando la richiesta rivolta al comune.
Nemmeno il potere di trattare con uffici ed enti pubblici di qualsiasi genere vale a includere la presentazione dell’istanza: non viene in questione una trattativa o un’interlocuzione con l’ente, bensì una specifica richiesta scritta, espressione di una situazione giuridica sostanziale. Il Collegio ha precisato di non dover approfondire la questione dogmatica della natura, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, di tale situazione.
Richiamata la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha ribadito che l’istanza di accesso presentata dal legale deve essere firmata anche dall’interessato o accompagnata dalla procura che legittimi l’avvocato a presentarla in nome e per conto dell’assistito, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 317 del 2016 e sez. V, n. 5116 del 2006, oltre a pronunce di merito di TAR Lazio, TAR Abruzzo e TAR Lombardia.
Poiché nessuno dei due requisiti alternativi sussisteva, l’istanza è stata ritenuta inammissibile per difetto di potere rappresentativo del soggetto che l’ha sottoscritta. Il diniego tacito è quindi legittimo e il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione del comune.
Nota della Redazione
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