La sanzione per dichiarazioni ISEE non veritiere spetta al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 1327 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 68/2012 per chi presenti dichiarazioni non veritiere al fine di fruire delle borse di studio universitarie costituisce esercizio di una attività vincolata di certazione, priva di profili di discrezionalità amministrativa. L’Amministrazione non compie scelte, ma accerta presupposti di fatto integralmente determinati dalla norma e applica il quantum sanzionatorio ivi contemplato. Ne deriva che la controversia relativa all’esercizio del potere punitivo tocca posizioni di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. La cognizione dell’ulteriore previsione del blocco del rilascio dei certificati di laurea in caso di mancato pagamento segue, per accessorietà, la medesima sorte.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia la nota con cui l’Università degli Studi di Milano aveva confermato la decadenza dai benefici per il diritto allo studio universitario per tre annualità accademiche, nella parte in cui disponeva l’applicazione della sanzione ex art. 10 del d.lgs. n. 68/2012 per un importo superiore a 47.000 euro e intimava il pagamento, prevedendo che il mancato versamento anche di un solo rateo avrebbe comportato il blocco dell’emissione dei certificati di laurea.
Il ricorso conteneva anche domanda di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, di condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto e al rilascio del certificato di laurea. Con motivi aggiunti la ricorrente gravava la determina dirigenziale del 21.05.2019, conosciuta dopo il deposito in giudizio da parte dell’Ateneo. L’Università si costituiva chiedendo l’inammissibilità e, in subordine, la reiezione.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’udienza del 15 marzo 2024 il Collegio rilevava, ex art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità per difetto di giurisdizione. La domanda, infatti, era rivolta a censurare l’esercizio del potere punitivo dell’Università, dispiegatosi mediante l’irrogazione della sanzione pecuniaria e l’intimazione del pagamento.
Il TAR osserva che i motivi non sono diretti contro l’accertamento della decadenza dalle borse di studio, ma esclusivamente contro l’azione procedimentale e provvedimentale di natura sanzionatoria. La stessa ricorrente riconosce di non voler gravare la comunicazione afferente alla decadenza, bensì i soli atti che dispongono l’applicazione della sanzione pecuniaria e il blocco del rilascio dei certificati.
Nell’esercizio dell’attività sanzionatoria demandatale dalla legge, l’Autorità non effettua scelte espressione di discrezionalità amministrativa: prende atto dell’accertamento di presupposti di fatto tutti contenuti nella norma, individua il responsabile, contesta gli addebiti e irroga il quantum previsto. La regolazione degli interessi è contenuta nella norma, frutto della scelta discrezionale del legislatore.
Il Collegio richiama l’art. 1, legge n. 689/1981, lex generalis in tema di sanzioni pecuniarie, che impone l’applicazione alle sole fattispecie tassativamente individuate, secondo il principio di legalità, tassatività e irretroattività in conformità dell’art. 23 Cost., e secondo regole procedurali che escludono valutazioni discrezionali. A fronte di poteri affatto vincolati sono configurabili situazioni di diritto soggettivo.
La giurisdizione spetta dunque al giudice ordinario, come affermato dalla Corte costituzionale n. 162/2012 e da Cass., Sezioni Unite, n. 2246 del 2018, n. 11388 del 2016 e n. 13703 del 2004, nonché dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 10287 del 2011. Quanto al blocco dei certificati, trattasi di effetto ulteriore del mancato adempimento: accessorium sequitur principale, con la conseguenza che anche tale profilo resta devoluto al medesimo giudice. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili, con possibilità di riassunzione ex art. 11, comma 2, c.p.a.; spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.