Permesso di soggiorno, precedenti ostativi e bilanciamento familiare (TAR Lombardia n. 310 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Questore di negare o revocare il permesso di soggiorno per ragioni di pericolosità sociale non è esercitabile in forma automatica sulla base dei soli precedenti penali ostativi. Quando ricorrono i presupposti dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve procedere a un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra le ragioni di pubblica sicurezza e gli elementi di rilievo opposto: la durata del soggiorno in Italia, la natura ed effettività dei vincoli familiari, i legami sociali e le capacità reddituali. Il giudice amministrativo, nell’annullare il diniego, può valorizzare la condotta processuale della P.A. che non ottemperi all’ordine di rideterminazione, quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, è entrato in Italia nel 1996 ed è stato regolarmente soggiornante per motivi familiari fino alla scadenza del titolo, avvenuta il 29 giugno 2022. Ha due figli, nati nel 2003 e nel 2004, divenuti maggiorenni e cittadini italiani. Nel luglio 2022 ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Con provvedimento del 7 aprile 2023 il Questore di Cremona ha negato il rilascio, richiamando gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: tra il 2011 e il 2021 il ricorrente era stato più volte condannato in via definitiva per induzione alla prostituzione, furto aggravato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, furto e ricettazione. Da qui la qualificazione dello straniero come soggetto socialmente pericoloso, secondo un giudizio prognostico di verisimiglianza. Il ricorrente ha impugnato il diniego lamentando la carenza di motivazione sulla ponderazione degli interessi, l’omessa verifica in concreto della pericolosità e la violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 29 e 31 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 338 dell’8.9.2023, ordinando alla Questura un remand: rideterminarsi sull’istanza compiendo «il dovuto bilanciamento – ragionevole e proporzionato – tra le ragioni che giustificano l’allontanamento e gli altri elementi rappresentati nel procedimento», ossia la permanenza in Italia dal 1996, i legami familiari e le capacità reddituali. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, sez. III, n. 2078 del 29.3.2019 e Cons. Stato, sez. III, n. 406 del 12.1.2021: l’automatismo dei precedenti penali ostativi viene meno, e occorre una valutazione discrezionale, quando sussistono gli speciali presupposti dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

La Questura non ha ottemperato nel termine. Il Tribunale ha reiterato l’ordine con ordinanza n. 60 del 16.2.2024, precisando che l’omissione avrebbe costituito argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.. L’Amministrazione ha depositato una nuova relazione senza svolgere le valutazioni demandate, limitandosi a confermare la pericolosità sociale e a ricondurre il ricorrente alla categoria di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 — e non più alla lett. a) — indicando l’ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali per due anni dal 25.1.2024.

Il Collegio ha quindi sospeso il provvedimento con ordinanza n. 140 del 27.4.2024 e fissato l’udienza di merito. La decisione di annullamento si fonda sulle ragioni già esposte nel remand, «corroborate dalla condotta successiva della Questura», che non ha ottemperato nonostante il tempo trascorso e il sollecito del Tribunale: condotta valutabile come argomento di prova a sfavore dell’Amministrazione.

Il Questore dovrà pertanto rideterminarsi entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, valutando specificamente la permanenza in Italia dal 1996, i legami familiari e i redditi, e bilanciando tali elementi con la pericolosità sociale. Qualora non sussistano i presupposti per il permesso per lavoro subordinato, dovrà verificare quelli per un permesso per motivi familiari ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Le spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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