Accesso agli atti e obbligo di attestazione sull’assenza di ulteriori documenti (TAR Toscana n. 967 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di rilasciare copia di ogni atto o documento che presenti un collegamento con la situazione giuridica soggettiva rivendicata dal richiedente e con le relative esigenze di tutela. L’amministrazione non può selezionare gli atti in suo possesso secondo criteri diversi da quello della loro pertinenza rispetto alla situazione da tutelare, né opporre l’avvenuta comunicazione dei dati se l’interessato chiede di conoscere il percorso documentato di formazione degli stessi. Ove permanga incertezza sull’esistenza di ulteriori atti, il giudice ordina all’amministrazione di rilasciare formale attestazione circa l’assenza di altri documenti attinenti, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La domanda di risarcimento dei danni, proposta con riferimento a pregiudizi solo ipotetici e a controversie non ancora definite, è prematura e va respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente del Comune di Massa dal 14 marzo al 9 settembre 2022, aveva subito il recesso dal contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, reagendo con un contenzioso davanti al giudice del lavoro. Con istanze del 9 agosto e del 6 settembre 2023 chiedeva di accedere agli atti propedeutici al giudizio espresso dal Nucleo di valutazione nei suoi confronti, oltre ai verbali del Nucleo e alla corrispondenza intercorsa tra i soggetti titolari della valutazione.
Dopo un primo diniego e la sollecitazione del Difensore civico regionale, il Segretario generale del Comune confermava il rifiuto con note del 17 e del 27 novembre 2023. Il ricorrente impugnava tali dinieghi, chiedendo l’annullamento, l’ordine di esibizione e la condanna del Comune al risarcimento dei danni. L’amministrazione resisteva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, assumendo che l’istanza fosse stata evasa e che non esistesse altra documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che non è contestato l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente alla conoscenza degli atti, né il collegamento tra i documenti e la situazione soggettiva finale da tutelare, identificabile con il diritto alla conservazione del posto di lavoro. La materia del contendere attiene pertanto all’esistenza di documentazione ulteriore rispetto a quella già trasmessa.
L’eccezione di inammissibilità è smentita dalle stesse produzioni documentali del Comune, eseguite nell’imminenza della camera di consiglio. Esse includono le schede valutative compilate dal Sindaco, da alcuni assessori e dal Segretario generale, le relative note di trasmissione e la minuta del modello del Nucleo. Si tratta di atti il cui collegamento con le esigenze difensive è manifesto e che avrebbero dovuto formare oggetto di ostensione immediata, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione dei dati in essi contenuti: l’interessato ha titolo a conoscere il percorso documentato di formazione dei dati stessi.
Il Collegio sottolinea che l’amministrazione non può selezionare gli atti in suo possesso secondo criteri diversi da quello della loro pertinenza rispetto alla situazione soggettiva cui l’accesso è strumentale. Analogamente, la documentazione prodotta in vista della seconda camera di consiglio — la scheda integrale e i rapporti sugli obiettivi assegnati ai dirigenti — concorre a chiarire le ragioni della valutazione non positiva e del recesso, rientrando tra gli atti propedeutici richiesti sin dall’agosto 2023.
Alla luce dello stillicidio di produzioni documentali, non può tuttavia escludersi con certezza l’esistenza di altri documenti non consegnati, salva un’esplicita assunzione di responsabilità. In accoglimento dell’azione ex art. 116 c.p.a., il TAR ordina dunque al Comune di rilasciare copia di ogni residuo atto collegato alla situazione rivendicata e, a definizione del procedimento, di attestare formalmente l’assenza di ulteriori atti, assegnando quindici giorni con eventuale nomina di un commissario ad acta. La domanda di risarcimento è respinta perché prematura, riguardando pregiudizi solo ipotetici e controversie non ancora definite. Le spese seguono la soccombenza del Comune.
Nota della Redazione
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