Silenzio assenso su bonifica acustica e provvedimento ex art 216 (TAR Toscana n. 2056 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune, avviato il procedimento di bonifica acustica ai sensi della L. 447/1995 e accertato il superamento dei limiti, è tenuto a concluderlo con un provvedimento che accerti l’esatto adempimento o l’inadempimento delle prescrizioni imposte, non potendosi protrarre il procedimento per oltre un anno in assenza di determinazioni, con conseguente formazione del silenzio inadempimento. Parimenti, la segnalazione del privato che denunci l’esercizio di attività classificabile come industria insalubre impone al Sindaco di pronunciarsi ai sensi degli artt. 216 e 217 R.D. 1265/1934, spettando all’Amministrazione adottare l’atto conclusivo. Il termine per provvedere, una volta decorso senza esito, legittima l’ordine giudiziale di adempimento entro un termine assegnato, con nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Resta esclusa la tutela avverso il silenzio quando il procedimento relativo ad AUA e nulla osta acustico sia pendente in un autonomo e distinto procedimento, nonché quando l’istanza presupponga attività istruttoria o discrezionale non ancora esaurita.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile nel centro storico del Comune di Fiesole confinante con un’azienda agricola che conduce attività di vinificazione, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ente su una memoria dell’8 maggio 2026. Con quella memoria la ricorrente aveva chiesto l’adozione di provvedimenti inibitori e sanzionatori in materia acustica, edilizia e ambientale, oltre a un’istanza di accesso.

Il contesto è quello di una vicenda che origina da accertamenti ARPAT, che avevano rilevato il superamento dei limiti normativi di rumorosità. Il Comune aveva avviato il procedimento di bonifica acustica, conclusosi con un’ordinanza sindacale del 20 agosto 2025 recante prescrizioni all’impresa. Il ricorso giunge al giudice perché, secondo la ricorrente, nessun provvedimento conclusivo era stato adottato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio alle sole istanze rivolte al Comune, posto che l’azione è stata esercitata nei confronti di questa sola Amministrazione, ancorché la memoria contenesse richieste indirizzate anche ad altri enti. Su tale perimetro si concentra la disamina.

Quanto alle istanze relative alla pratica di AUA e al nulla osta acustico, il Tribunale respinge la domanda: tali richieste non hanno dato luogo a un silenzio tutelabile, essendo oggetto di un apposito procedimento, avviato con istanza al SUAP, ancora in corso e documentato in atti. L’assenza di un atto da impugnare impedisce dunque di configurare il dedotto inadempimento.

Diverso esito ha la domanda sul completamento del procedimento ex L. 447/1995. Il giudice rileva che l’ordinanza sindacale del 20 agosto 2025 ingiungeva all’impresa di adottare immediatamente gli accorgimenti per abbattere il rumore e assegnava il termine di trenta giorni per il piano di bonifica. Dopo oltre un anno, e nonostante le reiterate richieste di integrazioni che ARPAT riteneva necessarie, nessun provvedimento conclusivo era stato adottato: né di accertamento dell’esatto adempimento, né di inadempimento con le conseguenze previste. Si è pertanto formato il silenzio inadempimento denunciato.

Il Tribunale ordina quindi al Comune di adottare l’atto conclusivo entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, precisando che l’ente potrà avvalersi direttamente del personale ARPAT anche per eventuali sopralluoghi. Nomina quale Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Dirigente del Settore Ambiente della Regione Toscana, con ulteriori novanta giorni per provvedere.

Analogo esito ha la domanda relativa alla segnalazione sull’industria insalubre. Richiamato l’art. 216 R.D. 1265/1934, il Collegio osserva che l’adozione del provvedimento finale sull’insediamento nel centro abitato spetta al Sindaco e che la segnalazione imponeva all’Amministrazione di pronunciarsi, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata. Acquisito il parere dell’AUSL, che aveva classificato l’attività come industria insalubre di seconda classe, il Sindaco era tenuto a emettere il provvedimento consequenziale; non avendolo fatto e decorso il termine, si è formato il silenzio. Il Tribunale ordina l’adozione dell’atto ex artt. 216 e 217 R.D. 1265/1934 entro novanta giorni, con identica nomina del Commissario.

La domanda sui provvedimenti sanzionatori edilizi e urbanistici è invece respinta: il procedimento istruttorio è avviato e non risulta superato il termine a provvedere, onde non può configurarsi alcun silenzio. Non sono fondate neppure le domande di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, per le quali difetta il silenzio o è necessaria attività istruttoria e discrezionale, che preclude il sindacato nel merito ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Quanto all’accesso, la causa è definita con cessazione della materia del contendere, come dichiarato da entrambe le parti. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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