Accesso agli atti e diniego parziale: obbligo di ostensione dei documenti richiesti (TAR Calabria n. 1399 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’amministrazione che riceve un’istanza concernente documenti specificamente individuati è tenuta a ostenderli ovvero a dichiararne l’inesistenza, totale o parziale, non potendo fornire documenti surrogati dai quali il privato debba ricavare i dati che ha inteso conoscere. La nozione di controinteressato all’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990, richiede la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati contenuti nel documento, non essendo sufficiente la mera menzione del soggetto nel documento richiesto. L’accesso a documenti contenenti dati sanitari di terzi esige che l’istante illustri specificamente le ragioni dell’accesso, per consentire la comparazione tra interesse conoscitivo e riservatezza.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, inserita nella rete territoriale, ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale competente l’accesso a una serie di documenti relativi ai pareri di compatibilità rilasciati nei confronti di altre strutture e ai criteri di determinazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza domiciliare integrata. L’istanza riguardava sette distinte categorie di atti.

L’Azienda ha riscontrato trasmettendo una delibera e la normativa regionale di riferimento, ritenendo con ciò soddisfatta la richiesta, e ha negato solo la documentazione di cui al punto 7), concernente l’appartenenza distrettuale dei pazienti, perché ritenuta generica e afferente a dati personali. La struttura ha impugnato la nota di diniego chiedendo l’annullamento e la condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso la sussistenza di controinteressati in senso proprio. Benché il ricorso fosse stato notificato a un soggetto indicato come tale, non emergono elementi fattuali di un interesse contrapposto. I documenti richiesti attengono alla valutazione di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale e non contengono dati riferiti a quei soggetti.

Richiamando l’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990 e il precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 6719 del 2019, il Tribunale ha ribadito che la qualifica di controinteressato non discende dalla semplice menzione nel documento, ma richiede la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati ivi racchiusi.

Nel merito, per i documenti da 1) a 6), il ricorso è stato accolto. Poiché l’istante aveva individuato specifici documenti, l’amministrazione avrebbe dovuto ostenderli oppure dichiararne l’inesistenza. Non poteva invece fornire documenti surrogati, dai quali ricavare i dati che il privato aveva evidenziato di voler conoscere. L’azione di accesso è stata pertanto ritenuta meritevole di accoglimento in tale parte.

Quanto al punto 7), l’accesso è stato correttamente negato. La richiesta concerneva un’ampia mole di documenti non meglio specificati, risultando generica sotto un duplice profilo. Da un lato, l’indeterminatezza dell’oggetto; dall’altro, il fatto che venivano in rilievo dati sanitari di terzi, i pazienti destinatari dell’assistenza domiciliare integrata. Ciò imponeva all’istante di illustrare specificamente le ragioni dell’accesso, per consentire all’amministrazione la valutazione comparativa tra contrapposti interessi.

Il parziale accoglimento ha giustificato la compensazione integrale delle spese, con rimborso del contributo unificato a carico dell’Azienda. Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione per consentire l’accesso ai documenti indicati ai punti da 1) a 6).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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