Mantenimento sede servizio concorso interno vice ispettore Polizia (TAR Marche n. 144 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso interno per l’accesso al ruolo dei vice ispettori della Polizia di Stato, il mantenimento della sede di servizio previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 95/2017 va inteso come conservazione dell’originario ufficio o reparto di appartenenza, e non come assegnazione a un qualsiasi ufficio compreso nella circoscrizione provinciale della Questura. Il beneficio trova fondamento direttamente nella disciplina di rango primario e risponde ai medesimi principi già affermati dal giudice di appello in relazione alle precedenti procedure concorsuali. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di situazioni identiche, restando escluso quando l’amministrazione alleghi il carattere differenziato delle posizioni poste a confronto.

Il Fatto

Il ricorrente, sovrintendente capo coordinatore della Polizia di Stato, partecipava al concorso interno per titoli per la copertura di 2662 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2020, collocandosi in posizione utile. Confidava pertanto di permanere nella sede di servizio originaria, intesa come ufficio o reparto in cui prestava servizio alla data della domanda, secondo quanto previsto dalla lett. e) dell’art. 2 del D.Lgs. n. 95/2017 e ribadito dalla circolare telegrafica n. 333/ISP/II del 13.7.2022.

L’amministrazione lo assegnava invece ad altro ufficio presso la Questura di Ancona, quindi in un comune diverso rispetto alla precedente sede. Il ricorrente impugnava la tabella di assegnazione dei vincitori, chiedendo l’annullamento in parte qua, e il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si censura l’interpretazione ministeriale secondo cui per sede di servizio dovrebbe intendersi un qualsiasi ufficio compreso nella circoscrizione della Questura, quindi anche in altro comune. La doglianza è fondata.

Il Tribunale richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1166 del 2022, che ha riformato la precedente sentenza dello stesso TAR n. 385/2016, allora favorevole alla tesi dell’amministrazione. Preso atto di tale arresto, il Collegio non ravvisa ragioni per insistere sulla linea interpretativa già adottata, poiché le considerazioni del giudice di appello, pur svolte con riferimento alla lex specialis antecedente al D.Lgs. n. 95/2017, si attagliano anche alla fattispecie in esame.

Il Collegio rileva che il bando nulla specifica sul mantenimento della sede di servizio, ma la procedura trova il proprio fondamento normativo nell’art. 2, comma 1, lett. c-bis, n. 1), del D.Lgs. 95/2017, espressamente citato nella lex specialis. La successiva lett. e) assicura il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono ai rispettivi ruoli superiori. Ne deriva che il beneficio trova fondamento direttamente nella disciplina di rango primario, ispirata ai medesimi principi dei concorsi precedenti.

Quanto al terzo motivo, con cui si deduce disparità di trattamento rispetto ad altri quattro colleghi che avevano conservato l’originario ufficio, la censura è infondata. L’amministrazione ha spiegato le ragioni per cui tali vincitori hanno mantenuto la sede, riconducibili a situazioni individuali diverse, rispetto alle quali il ricorrente non ha mosso alcuna replica con la memoria del 27.1.2025. Per costante giurisprudenza — richiamata dal TAR Marche, Sez. I, n. 550 del 2024, dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 2535 del 2024 e dal TAR Marche, Sez. I, n. 430 del 2024 — il vizio può sussistere solo di fronte a situazioni identiche.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua del provvedimento impugnato e condanna delle amministrazioni resistenti, in solido, alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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