Bonifica SIN illegittimo decreto impone modifica PAUR alla Regione (TAR Calabria n. 1408 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’ambiente, titolare dei poteri in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale ex art. 252 d.lgs. n. 152/2006, non può imporre a un’amministrazione terza di avviare il procedimento di modifica di una prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, la cui competenza spetta esclusivamente alla Regione. Un siffatto provvedimento viola i principi di tipicità e nominatività dell’azione amministrativa e il principio di legalità. È altresì illegittimo per contraddittorietà e perplessità il decreto che, da un lato, qualifica il vincolo come invalicabile e, dall’altro, prescrive l’avvio immediato dei lavori nel rispetto del medesimo vincolo. Il difetto di istruttoria sui presupposti di fatto — assenza di discariche idonee e insussistenza di rifiuti TENORM — inficia il provvedimento quando gli accertamenti richiamati non confermano quanto affermato.
Il Fatto
La vicenda riguarda la bonifica del sito di interesse nazionale Crotone – Cassano – Cerchiara, per il quale la società proprietaria e tenuta agli interventi aveva articolato il progetto operativo di bonifica in due fasi. Poiché il POB Fase 2 prevedeva depositi preliminari, la Regione aveva rilasciato il PAUR con una prescrizione che imponeva di individuare il sito di smaltimento finale fuori dal territorio regionale. Tale prescrizione era stata recepita nel decreto ministeriale di approvazione del progetto.
Dopo ripetute richieste di rimozione del vincolo, rimaste senza esito per reciproco rinvio tra Regione e Ministero, il MASE ha chiesto alla società un progetto stralcio emendato dai riferimenti ai conferimenti fuori Regione e lo ha approvato con decreto direttoriale n. 27 dell’1 agosto 2024, superando il dissenso della Regione, della Provincia e del Comune. La Provincia ha impugnato il decreto e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza commissariale n. 1 del 3 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto estromesso l’INAIL, estraneo ai provvedimenti impugnati, e respinto le eccezioni di inammissibilità: la lesività deriva dal decreto di approvazione e non dalla nota con cui era stato chiesto il progetto, mentre la contestazione riguarda il cattivo esercizio del potere, non la sua titolarità.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondati il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale. Il provvedimento ministeriale è contraddittorio e perplesso: afferma che il vincolo regionale è “allo stato invalicabile” e contemporaneamente ordina alla Regione di modificarlo entro trenta giorni, prescrivendo l’avvio immediato dei lavori. Non si comprende quali attività possano essere eseguite senza rimuovere la prescrizione, considerato che il provvedimento assume come presupposto l’assenza di discariche idonee fuori dal territorio calabrese.
Il decreto è inoltre atipico e anomalo: nessuna norma consente al Ministero di imporre la modifica di un parere di compatibilità ambientale emesso dalla struttura tecnica regionale, né di prefigurare ai componenti di quella struttura una direzione predeterminata del decidere. Il MASE ha sostenuto che l’uso del verbo “dovere” non esprimeva un obbligo, ma la previsione di un termine e l’adozione della prescrizione nonostante il fermo dissenso regionale depongono in senso contrario.
Il Collegio ha poi rilevato un errato presupposto giuridico: la prescrizione sul destino finale dei rifiuti, recepita nel decreto ministeriale di approvazione del POB Fase 2, è eventualmente riformabile con un provvedimento di secondo grado del MASE, non con un ordine alla Regione, e la scelta della discarica spetta ordinariamente al soggetto tenuto alla bonifica.
Quanto al difetto di istruttoria, la relazione dell’ISPRA richiamata a sostegno dell’impossibilità tecnica non contiene l’accertamento asserito; la successiva nota dell’Istituto è inconferente perché riferita ai soli rifiuti contenenti amianto. Il nuovo scouting ha peraltro individuato numerose società e una sede di destino estera. Analogamente, l’assenza di TENORM nelle aree dello stralcio risulta affermata solo dai soggetti tenuti alla bonifica.
I motivi aggiunti avverso l’ordinanza commissariale sono parimenti accolti: l’atto replica i medesimi vizi di atipicità, violazione del principio di legalità e difetto istruttorio. Il decreto e l’ordinanza sono annullati, salve le ulteriori determinazioni delle amministrazioni competenti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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