Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 376 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al beneficio economico della carta docente, accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale alla sentenza. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con condanna alle spese del giudizio.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, è stato riconosciuto in favore della ricorrente il diritto a usufruire del beneficio economico della carta docente e alla conseguente liquidazione delle somme per gli anni scolastici accertati. La pronuncia ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione degli importi, con spese a carico della parte resistente.
Formatosi il giudicato, come attestato dalla cancelleria, la parte ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, essendo rimasto ineseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando all’Amministrazione un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’esecuzione, ivi comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione di € 800,00 per compensi oltre accessori, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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