L’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario sulla Carta docente (TAR Lazio n. 14504 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato, è competente a dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’Amministrazione non abbia provveduto spontaneamente. La rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, costituiscono presupposti necessari per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e, in caso di infruttuoso decorso, nomina un commissario ad acta per l’esecuzione coattiva della pronuncia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 6493/2025, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto, per l’anno scolastico 2024/2025, a fruire della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite.
Nonostante la rituale notificazione della sentenza e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, non avendo provveduto all’attribuzione della Carta e all’accredito dell’importo riconosciuto. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha accolto la domanda, rilevando che il ricorso per ottemperanza è volto a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, azionata ritualmente e notificata all’Amministrazione. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e accertato, per tabulas, che l’Amministrazione non aveva proceduto all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, provvedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, nella misura di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte ricorrente.
Il Collegio non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, potendo eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su richiesta della parte ricorrente.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti di loro competenza.
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Nota della Redazione
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