Ricorso avverso il silenzio inammissibile se c’è atto espresso (TAR Abruzzo n. 527 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-rigetto in materia di accesso è inammissibile quando l’amministrazione ha risposto all’istanza con un provvedimento espresso, perché in tal caso il silenzio non si forma e l’atto di diniego deve essere impugnato nei termini. L’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 presuppone l’inerzia dell’amministrazione: ove la risposta intervenga, il silenzio è inesistente e il ricorso contro di esso è inammissibile. Il ricorrente che intenda contestare il contenuto della nota di risposta deve impugnarla entro trenta giorni dalla ricezione, non già dolersi dell’omessa ostensione attraverso l’impugnazione di un silenzio mai formatosi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, dopo i provvedimenti adottati dall’amministrazione nel 2023 per la ricostruzione della carriera e delle corrispondenti poste creditorie, ha presentato in data 26 aprile 2024 un’istanza di accesso alla Ragioneria Territoriale, chiedendo copia dei documenti relativi all’istruttoria dell’accertamento erariale e al procedimento di recupero, oltre alla conoscenza dei motivi dell’esito accertativo.
L’amministrazione ha replicato con nota del 7 maggio 2024, richiamando la precedente nota del 19 aprile 2024 e allegando i prospetti di calcolo elaborati dal sistema NoiPa. Il ricorrente ha poi notificato il ricorso per accesso il 24 giugno 2024, assumendo la formazione del silenzio-rigetto per decorso dei trenta giorni dall’istanza e impugnando tale silenzio come illegittimo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile perché proposto avverso un inesistente provvedimento di rigetto per silenzio, anziché avverso la nota di risposta all’accesso emessa in data 7 maggio 2024. Il Tribunale ritiene acclarato che l’istanza del 26 aprile 2024 abbia ricevuto pronta risposta da parte dell’amministrazione con la nota citata, depositata in atti.
Da ciò discende, sul piano processuale, che era onere del ricorrente impugnare quella nota, ove ritenuta un diniego, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione. Il ricorso è stato invece notificato solo il 24 giugno 2024, contro un silenzio che non si era mai formato, essendo intervenuto l’atto espresso del 7 maggio 2024.
Il Collegio sottolinea l’incongruenza della prospettazione attorea: il ricorso dà per assodata la formazione del silenzio-rigetto, omettendo di menzionare sia la nota del 7 maggio 2024 sia la successiva nota dell’8 giugno 2024, con cui l’amministrazione ha provveduto sulla posizione stipendiale del ricorrente. La risposta espressa, quindi, esclude in radice il presupposto applicativo dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990.
La conclusione è l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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