Riconoscimento titolo estero insegnamento di sostegno: obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 10584 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in ambito UE, seguita dalla scadenza del termine di legge senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione, integra la fattispecie del silenzio-inadempimento e fa sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’ente resistente. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine complessivo per la conclusione del procedimento è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre i termini di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e alla legge n. 241 del 1990, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna a provvedere entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza. Nell’evadere la domanda, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il Fatto
Un docente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un’università spagnola, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo ai sensi della direttiva 2013/55/UE, al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. L’Amministrazione, tuttavia, non dava alcun riscontro alla richiesta, pur essendo decorso il termine di legge per la conclusione del procedimento.
A fronte di tale inerzia, il ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sussistenza dell’obbligo di provvedere è condizionata unicamente alla presentazione di una formale istanza e alla scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: la domanda era stata presentata il 25 ottobre 2025 e, alla data della decisione, l’Amministrazione non si era ancora pronunciata.
Il TAR ha richiamato il quadro normativo di riferimento, segnalando la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che recepisce la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale disposizione prevede che l’autorità competente provveda entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, termine che può estendersi fino a quattro mesi qualora l’Amministrazione richieda integrazioni documentali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Dall’esame degli atti non è emersa alcuna richiesta di integrazione della domanda, con la conseguenza che il termine massimo per provvedere era già maturato e l’inerzia del Ministero aveva ormai perfezionato l’illecita fattispecie del silenzio-inadempimento. Il Tribunale ha pertanto disposto che l’Amministrazione provveda alla definizione del procedimento entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà concludere il procedimento entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nell’espletare tale compito, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno attenersi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (richiamando, tra le altre, le sentenze nelle cause C-675/17, C-340/89, C-313/01 e C-298/14) e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022) in materia di riconoscimento dei titoli professionali. Le spese di lite sono state poste a carico del soccombente Ministero e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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