La concessione di suolo pubblico presuppone la servitù di uso pubblico (TAR Liguria n. 862 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un diritto di uso pubblico su un’area di proprietà privata non può desumersi dall’uso pubblico attuale o recente, ma richiede un titolo — provvedimento amministrativo, convenzione tra proprietario e Amministrazione, testamento — oppure l’usucapione ventennale o la protrazione dell’uso da tempo immemorabile, con accertamento dell’idoneità del bene a soddisfare esigenze pubbliche. La clausola di un atto di compravendita che destina un’area a “strada”, con pattuizione assunta con carattere di predialità, integra il titolo costitutivo o ricognitivo del diritto di uso pubblico, opponibile agli aventi causa. Sussistendo tale presupposto, la concessione di occupazione di suolo pubblico ad uso passo carrabile è legittima. I vizi procedimentali dedotti restano superati ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, ove il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Il Fatto

Il condominio ricorrente agisce per l’annullamento della concessione per occupazione permanente di suolo pubblico rilasciata dal Comune a un privato per l’accesso carraio a un immobile di sua proprietà, prospiciente un tratto cieco di via, e degli atti presupposti. Il condominio assume la titolarità dell’area antistante l’edificio, asservita allo stesso in forza di una convenzione urbanistica, e contesta che su di essa gravi un diritto di uso pubblico, posto dall’Amministrazione a fondamento del titolo.

Con motivi aggiunti il condominio impugna anche il provvedimento con cui il Comune ha accertato la conformità urbanistica ed edilizia della S.C.I.A. presentata dal controinteressato per il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, escludendo l’esercizio del potere inibitorio. Il Comune e il controinteressato eccepiscono l’inammissibilità e chiedono il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione pregiudiziale della sussistenza della servitù di uso pubblico, dalla quale dipende la sorte del terzo motivo del ricorso principale. Tale natura pregiudiziale comporta l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale e dal controinteressato: il giudice amministrativo conosce della questione solo in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., ai fini del sindacato sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Il Tribunale prende atto che il giudice civile, in un diverso giudizio, aveva escluso l’esistenza del diritto di uso pubblico, ma rileva che quell’accertamento è stato compiuto solo incidenter tantum: oggetto della domanda era la legittimità della sanzione amministrativa irrogata per occupazione abusiva, rispetto alla quale le questioni sulla titolarità dell’area e sul diritto di uso pubblico avevano natura pregiudiziale. Il Collegio non condivide quelle conclusioni.

Richiamato l’orientamento secondo cui il diritto di uso pubblico richiede un titolo o l’usucapione, il Tribunale esamina il contratto di compravendita prodotto dal controinteressato. La clausola che stabilisce che il terreno sul lato est “diventa area stradale“, unita al carattere di predialità espressamente riconosciuto alla pattuizione, viene letta come costituzione o ricognizione di un diritto di uso pubblico opponibile a tutti gli aventi causa. A conferma, l’area è sempre stata fruibile per il pubblico transito e la sua delimitazione con segnaletica gialla e cartello di divieto risale soltanto al 2014, senza che il parcheggio dei condomini abbia assunto carattere esclusivo.

Il mancato riscontro del Comune alle note dei condomini e la nota del 2014 non valgono come riconoscimento dell’assenza del diritto: la perimetrazione, ove non relativa ad aree di proprietà esclusiva, richiedeva un idoneo titolo conferito dalla proprietà. Cadono così il terzo motivo e, per l’irrilevanza dei vizi procedimentali, il secondo. Il primo motivo è infondato, avendo l’istanza di concessione riguardato anche la destinazione futura dell’immobile. I motivi aggiunti sono ammissibili ma infondati nel merito, non emergendo difetti di istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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