Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in caso di rilascio tardivo del certificato di destinazione urbanistica (TAR Basilicata n. 35 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, proveniente dalla parte ricorrente, legittima la declaratoria di improcedibilità del giudizio amministrativo per il sopraggiunto conseguimento dell’utile richiesto. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia provveduto al rilascio dell’atto domandato in epoca successiva al deposito del ricorso, la liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, trovando applicazione il principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, insieme a una persona fisica, aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Irsina sull’istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, relativo ai terreni interessati dal progetto eolico “Santa Cecilia”. L’Ente civico era rimasto inerte nonostante l’istanza fosse stata presentata in data 25 luglio 2024. Il ricorso era stato iscritto al registro generale e l’Amministrazione comunale, unitamente alla Regione Basilicata, non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 29 dicembre 2025, i procuratori della ricorrente avevano depositato un atto di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione trovava fondamento nel fatto che l’Ente civico intimato aveva provveduto al rilascio della certificazione richiesta in data 14 ottobre 2025.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, applicando il principio dispositivo che opera anche nel processo amministrativo, come ribadito dalla giurisprudenza del Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7399. La cessazione della materia del contendere, determinata dall’avvenuto rilascio del certificato, rendeva infatti venuto meno l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico del Comune di Irsina, applicando il criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione aveva infatti superato l’avversata inerzia solo in epoca successiva al deposito del ricorso, così determinando la necessità per la parte ricorrente di instaurare il giudizio per veder tutelata la propria posizione giuridica. La liquidazione è avvenuta in misura forfettaria, nella somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
La sentenza è stata conseguentemente adottata in forma semplificata, dichiarando improcedibile il ricorso e disponendo l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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