Accesso agli atti di selezione interna e controinteressati (TAR Calabria n. 533 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I partecipanti a una procedura di selezione, anche interna, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio di accesso agli atti, avendo acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori costituisce l’essenza della valutazione. Ne consegue che l’omessa integrale instaurazione del contraddittorio nei loro confronti non arreca pregiudizio e non determina l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 25 l. n. 241/1990. L’interesse strumentale all’ostensione sussiste quando il richiedente mira a tutelare una pretesa sostanziale connessa all’attribuzione dell’incarico. La P.A. che abbia consegnato solo parte dei documenti non esaurisce l’oggetto dell’istanza e non può sottrarsi all’obbligo di esibizione se non deduce, tramite il legale rappresentante, l’assenza di ulteriori atti disponibili.
Il Fatto
Una dipendente di un’azienda ospedaliera universitaria, inquadrata nel comparto amministrativo, presentava due istanze di accesso per ottenere i provvedimenti e le comunicazioni con cui erano stati individuati i dipendenti addetti alla segreteria scientifica del comitato etico territoriale, le modalità di selezione e il dettaglio dei compensi erogati. L’amministrazione restava inerte, così la lavoratrice proponeva ricorso per far accertare l’obbligo di provvedere e ottenere la condanna dell’ente all’esibizione, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
Costituitasi in giudizio, l’azienda eccepiva l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e per difetto di specificazione dell’interesse. Sosteneva, inoltre, di aver soddisfatto la pretesa con una trasmissione documentale intervenuta dopo l’introduzione della causa. La ricorrente contestava l’inconferenza del materiale ricevuto e insisteva nelle proprie conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di rito, ricostruendo la nozione di controinteressato offerta dall’art. 22 l. n. 241/1990: è tale il soggetto, individuato o facilmente individuabile, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Nel caso concreto gli atti richiesti riguardavano eventuali procedure di selezione del personale e i relativi compensi.
Sul punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i partecipanti a una selezione, prendendo parte alla competizione, acconsentono alla comparazione dei valori reciproci, che costituisce l’essenza della valutazione. Una volta acquisiti alla procedura, quegli atti escono dalla sfera personale dei partecipanti, i quali non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio ex art. 25 l. n. 241/1990. Il Tribunale richiama in proposito TAR Lazio – Roma, Sez. III, n. 6450 del 2008, nonché TAR Lazio – Roma, Sez. II, n. 8772 del 2012, Sez. IV-bis n. 6989 del 2023 e Sez. V n. 8308 del 2024. L’omessa integrale intimazione dei concorrenti non arreca quindi pregiudizio e l’eccezione è superata.
Quanto all’interesse, il Collegio lo ritiene attuale, personale e concreto: la ricorrente intende tutelare la propria pretesa all’attribuzione dell’incarico di componente della segreteria scientifica, ritenendosi ingiustamente esclusa. La fondatezza della pretesa sostanziale esula dal perimetro della controversia; ciò che rilieva è la sussistenza dell’interesse strumentale all’ostensione.
Nel merito il ricorso è accolto. I documenti consegnati, pur in gran parte conferenti, non esauriscono l’oggetto dell’istanza, mancando gli atti di tutte le eventuali procedure seguite per individuare i nominativi dei dipendenti cui è stato attribuito l’incarico. Il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha dedotto l’insussistenza di ulteriori documenti disponibili, deduzione che avrebbe dovuto provenire dal legale rappresentante dell’ente o da altro soggetto legittimato a impegnarlo giuridicamente. Segue la condanna all’esibizione entro trenta giorni e alla rifusione delle spese, liquidate in duemila euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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