Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 534 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del decisum entro un termine perentorio. La legittimazione ad agire del ricorrente è circoscritta ai crediti riconosciuti in suo favore, con esclusione degli importi liquidati a titolo di spese di lite al procuratore antistatario. Decorso inutilmente il termine dilatorio, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e si nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per analogia con l’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi corrispettivi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la carta e ad accreditarvi l’importo per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, oltre alle spese di lite.
Notificata la sentenza, il Ministero non vi dava esecuzione. Il docente proponeva quindi l’actio iudicati davanti al TAR Calabria chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla delimitazione della legittimazione ad agire nel giudizio di ottemperanza. Essa è limitata ai crediti riconosciuti in favore della parte ricorrente, con esclusione degli importi liquidati a titolo di spese di lite a favore del procuratore antistatario. Il ricorrente non può dunque invocare l’esecuzione di somme che non gli competono.
Accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e rilevato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve pertanto eseguire la sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura della parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, o suo delegato, che provvederà in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Collegio applica per analogia l’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, ancorché dettato per i decreti decisori in materia di equa riparazione.
Il Tribunale riconosce poi la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. All’amministrazione resta il potere di attuare il giudicato anche in presenza dell’organo commissariale, finché quest’ultimo non abbia provveduto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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