Accesso agli atti dei servizi sociali e autonomia rispetto al giudizio pendente (TAR Marche n. 914 del 23.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti contenuti nel fascicolo dei servizi sociali relativo al minore costituiscono documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, lett. d), della l. n. 241/1990 e sono pertanto accessibili. La pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel quale gli stessi documenti potrebbero essere acquisiti non preclude l’accesso agli atti: il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa è situazione giuridica di autonoma protezione, e resta rimessa all’interessato la scelta tra il rimedio della l. n. 241/1990 e la richiesta di esibizione istruttoria nel giudizio pendente. La circostanza che gli atti siano stati depositati presso l’autorità giudiziaria non impedisce l’accesso, se l’amministrazione non esclude di possederne copia. L’istanza di accesso deve però individuare in modo preciso e circoscritto la documentazione richiesta, pena il carattere meramente esplorativo della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, nell’ambito di un procedimento civile relativo ai figli minori, chiedeva al Comune di Ascoli Piceno, con nota del 2 aprile 2024, la predisposizione di un protocollo che definisse tempi, modi, luoghi e obiettivi del procedimento amministrativo di monitoraggio disposto dal tribunale, oltre alla videoregistrazione e verbalizzazione dettagliata degli incontri. Formulava inoltre istanza di accesso agli atti per visionare ed estrarre copia dei documenti relativi alle procedure attivate dall’ex compagna, anche per conto dei minori, e al percorso disposto dal tribunale per il periodo dal 1 gennaio 2022.
Il Comune, con nota del 3 maggio 2024, rappresentava l’esaurimento del mandato del servizio sociale, l’insussistenza di un obbligo di adottare il protocollo richiesto e l’inammissibilità dell’accesso per genericità dell’istanza, richiamando il Cons. Stato, Sez. II n. 3160/2023. Il ricorrente impugnava quindi il silenzio-inadempimento e il silenzio-diniego sull’accesso. Il Comune eccepiva l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio e l’irricevibilità dell’azione di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’azione avverso il silenzio ex art. 117 cpa come infondata. Indipendentemente dalla conclusione della vicenda giudiziaria sottostante, il ricorrente non individua il contenuto dell’obbligo di provvedere a carico dell’amministrazione, che ha comunque risposto rappresentando la scelta, rimessa alla discrezionalità professionale dell’assistente sociale, di non utilizzare lo strumento del protocollo. Anche a voler considerare soprassessoria tale risposta, il ricorso resta lacunoso nell’individuare l’obbligo in questione.
Quanto all’accesso, il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità. La richiesta riguardava un percorso in itinere, come dimostra la precedente istanza del 29 agosto 2023; il ricorrente non è pertanto decaduto. Nel merito, l’istanza è accolta solo in parte: sulle videoregistrazioni il Comune ha dichiarato di non utilizzarle e di avere consegnato i verbali, e tale affermazione non è stata efficacemente contestata.
L’accesso ai documenti relativi alle procedure attivate dall’ex compagna è invece respinto per genericità. L’istante ha l’onere di indicare la documentazione in modo preciso e circoscritto; in difetto, la pretesa assume carattere meramente esplorativo, secondo il richiamo a TAR Lazio Roma n. 11240 del 2021.
È invece fondata la richiesta relativa ai documenti del percorso disposto dal Tribunale. Il Collegio richiama TAR Lazio Roma n. 354 del 2024: gli atti del fascicolo dei servizi sociali del minore rientrano nella nozione di documenti amministrativi ex art. 22, lett. d), l. n. 241/1990. La pendenza del giudizio civile non ostacola l’accesso, poiché il diritto alla trasparenza è autonomamente protetto e la scelta del rimedio resta rimessa all’interessato; il deposito presso l’autorità giudiziaria non rileva, non avendo il Comune escluso di possedere copia degli atti. L’interesse è sufficientemente motivato con riferimento alla causa di separazione e alla possibilità di impugnare la sentenza di primo grado.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con ordine al Comune, ex art. 116, comma 4, cpa, di esibire copia della documentazione entro trenta giorni mediante visione e rilascio di copia a spese dell’istante. Non si ritiene necessaria la nomina di un commissario ad acta; le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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